ISEE: le indicazioni sull’esclusione dei titoli di Stato dal calcolo

Non vengono considerati nel limite complessivo di 50.000 euro (INPS, circolare 3 aprile 2025, n. 73).

L’INPS ha fornito indicazioni in materia di modifiche al Regolamento ISEE, in seguito all’emanazione del D.P.C.M. n. 13/2025. 

In particolare, l’Istituto evidenzia che sono stati esclusi dalla determinazione del valore dell’ISEE, nel limite complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato, i buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale (comma 4-bis dell’articolo 5 del Regolamento ISEE, inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera d), numero 5) del D.P.C.M. n. 13/2025).

Dal 3 aprile 2025 è possibile, pertanto, non indicare o ridurre nel Quadro FC2, sezione I e II, del Modulo FC.1 della DSU Mini o Integrale, il valore dei titoli di Stato di cui all’articolo 3 del D.P.R. n. 398/2003, dei buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, dei libretti di risparmio postale, posseduti alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU, fino a un valore complessivo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare. Per la DSU corrente è possibile applicare le medesime modalità nel Quadro S5 del Modello MS con riferimento al patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre dall’anno precedente a quello di presentazione della DSU. Il valore dei predetti rapporti mobiliari, eccedente il valore complessivo di 50.000 euro per nucleo familiare, deve essere riportato nei Quadri sopraindicati.

Per le DSU precompilate è onere del dichiarante eliminare o ridurre il valore dei rapporti finanziari precompilati dall’Agenzia delle entrate per le predette tipologie di rapporto fino a un valore complessivo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.

Inoltre, l’INPS segnala che la nuova modulistica e le relative istruzioni per la compilazione sono disponibili nel sito dell’Istituto www.inps.it al servizio “ISEE Portale Unico”, sezione “Informazione” > “Modulistica e Modelli”.

Infine, i cittadini che hanno già presentato a decorrere dal 1° gennaio 2025 la DSU per l’attestazione ISEE e che vogliano avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 4-bis del Regolamento ISEE dovranno presentare una nuova DSU.

CIPL Terziario Confcommercio Vicenza: firmato l’accordo di stagionalità

Nuovo accordo territoriale per far fronte ai picchi di lavoro stagionali

Il 26 marzo 2025, Confcommercio Vicenza, Filcams-Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs-Uil hanno siglato l’accordo sindacale che consente alle aziende, situate in località turistiche o nelle città d’arte, di gestire in maniera più flessibile i periodi di attività più intensa, prevedendo contratti di lavoro a tempo determinato e attivando un incremento temporaneo del personale.
Pertanto, sono stati individuate le località a vocazione turistica, suddividendole in due gruppi:
– Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Recoaro Terme, Roana, Rotzo, Tonezza del Cimone (i Comuni montani);
– Bassano del Grappa, Marostica, Schio, Thiene e Vicenza (le città d’arte);
Inoltre, i periodi di stagionalità sono stati fissati dal 1° dicembre al 31 marzo, le due settimane che precedono e seguono Pasqua e dal 1° giugno al 30 settembre. 
Dunque, le imprese vicentine aderenti al sistema Confcommercio, al fine di affrontare al meglio la variabilità stagionale, potranno stipulare contratti a tempo determinato:
– quando per effetto di una successione di contratti, conclusi tra le stesse parti per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, si superino i ventiquattro mesi complessivi;
– effettuando un numero di proroghe superiore a quattro;
– senza rispettare gli intervalli tra un contratto a termine e il successivo e senza limitazioni quantitative per il numero di contratti a termine stipulati contemporaneamente.

CCNL Gomma Industria: con la retribuzione di aprile in arrivo nuovi minimi

Stabiliti nuovi minimi retributivi in vigore dal 1° aprile 2025

Le OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil insieme alle Parti datoriali Federazione Gomma Plastica e la Confederazione generale dell’industria italiana hanno sottoscritto, in data 26 gennaio 2023, il rinnovo contrattuale per i dipendenti del settore che prevede aumenti contrattuali in vigore dal 1° aprile 2025. Gli importi delle nuove retribuzioni sono indicati nella tabella riportata di seguito. 

Livello Minimo
Quadro 2.423,68
A 2.282,03
B 2.152,87
C 2.124,60
D 2.097,90
E 2.013,23
F 1.961,12
G 1.827,54
H 1.742,79
I 1.566,80

 

CIPL Edilizia Industria Siena: determinato l’EVR per l’anno 2025

Verificati i parametri previsti per l’applicazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione

Il 1° marzo 2025 Fillea-Cgil Siena, Filca-Cisl Toscana, Feneal Uil Toscana e Ance Siena si sono incontrate per procedere alla verifica dei parametri previsti per la determinazione dell’EVR per l’ anno 2025. 
Pertanto, si riporta di seguito la tabella condivisa per l’applicazione dell’EVR.

Livelli EVR
7Q 65,22
7 65,22
6 58,70
5 48,92
4 45,66
3 42,39
2 38,15
1 32,61

 

Contribuzione: dismesso il Cassetto previdenziale per le aziende agricole

Dal 1° aprile le funzionalità sono state trasferite nel Cassetto previdenziale del contribuente (INPS, messaggio 31 marzo 2025, n. 1086).

L’INPS ha comunicato che il Cassetto previdenziale per le aziende agricole è stato dismesso dal 1° aprile 2025. L’Istituto segnala anche che le relative funzionalità sono state trasferite nel Cassetto Previdenziale del Contribuente, disponibile nella sezione “Servizi per le aziende ed i consulenti” presente sul sito internet istituzionale.
Il Cassetto Previdenziale del Contribuente è stato rilasciato in una prima fase ai soli datori di lavoro privati non agricoli e successivamente esteso ai datori di lavoro iscritti alla Gestione contributiva agricola e quindi in possesso di CIDA.
Nel Cassetto Previdenziale del Contribuente, oltre alla funzione di stampa del nuovo avviso di tariffazione adottato a partire dal periodo di competenza “III trimestre 2024” (accessibile dal percorso “Dati complementari” > “Stampa F24”), è presente una nuova funzione (raggiungibile dal percorso “Dati complementari” > “Stampa F24 UE”) che espone, per il periodo a cavallo delle scadenze trimestrali dei pagamenti e a beneficio degli intermediari muniti di delega, l’elenco delle posizioni CIDA dei datori di lavoro per le quali è stato predisposto, a valle delle operazioni di tariffazione, il prospetto di calcolo dei contributi da versare.
Nella funzione “Stampa F24 UE” è inoltre presente un pulsante “Scarica file F24” selezionando il quale si visualizza la pagina da cui si può chiedere la generazione e il download di un file con estensione .txt (pulsante “Genera file”) contenente i dati utili alla compilazione dei modelli F24.
Nella medesima sezione è altresì disponibile il file “TracciatoInformazioniF24.xlsx”, che riporta le istruzioni per compilare le deleghe di pagamento dei modelli F24 a partire dai dati presenti nel file scaricato.