Enti lirici: firmata la stesura definitiva

La Corte dei Conti ha dato il via libera definitivo all’ipotesi di rinnovo del 30 novembre 2023

Al termine di un lungo iter di validazione da parte degli organismi di controllo nella giornata del 13 novembre 2024 è stata firmata, presso la sede del ministero della Cultura, la stesura definitiva del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 delle Fondazioni lirico sinfoniche tra Anfols e le organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fials-Cisal.
Per le OO. SS. con questo primo atto di rinnovo è stato intrapreso un percorso che, dopo 20 anni di vacanza contrattuale, riporta la contrattazione collettiva al centro dell’attenzione delle istituzioni, evidenziandola quale priorità per tutto il comparto. Nonostante alcuni temi rimasti ancora irrisolti, come il turn over e le assunzioni, il rinnovo del contratto rappresenta un importante punto di partenza per i dipendenti del settore. 
Le lavoratrici ed i lavoratori potranno beneficiare dell’aumento del 4% dei minimi retributivi a partire dal 1° gennaio 2024, del riconoscimento di una “Una Tantum” in sostituzione degli arretrati contrattuali dal 2019 al 2021 e del trasferimento di una quota dalla contrattazione aziendale oltre che di una parte di welfare aziendale.

CIPL Agricoltura Operai Belluno: sottoscritto il rinnovo

Previsto un aumento del 6,4% dal 1° ottobre 2024

Nei giorni scorsi è stato sottoscritto da Confagricoltura, Coldiretti, Cia e i sindacati Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil il rinnovo del CIPL applicabile gli operai agricoli e florovivaisti di Belluno, decorrente dal 1° gennaio 2024 sino al 31 dicembre 2027.
Dal punto di vista economico, è previsto un aumento del 6,4% dal 1° ottobre. Stabilito inoltre un contributo di 50,00 euro dall’ente bilaterale Fimia-Ebab.
A livello normativo, sono previste:
otto ore di permesso retribuito per l’inserimento dei figli all’asilo nido e alla scuola materna, 
quattro ore di permesso per l’inserimento dei figli alla prima classe della scuola elementare.
E’ stata, inoltre, inserita la disciplina delle ferie solidali, a favore dei lavoratori colpiti da gravi malattie o da problemi  familiari.
I sindacati si ritengono soddisfatti dell’accordo raggiunto tra le parti, frutto delle buone relazioni sindacali.

CCNL Cooperative sociali: stabiliti i nuovi piani per l’assistenza sanitaria integrativa

Dal 1° gennaio 2025 l’offerta relativa all’assistenza sanitaria integrativa si allarga per soddisfare le esigenze dei lavoratori

La Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fisascat-Cisl, Fpl-Uil e le associazioni datoriali Confcooperative Federsolidarietà, Legacoopsociali e Agci imprese sociali hanno reso noto, tramite un comunicato stampa del 13 novembre scorso, che sono state definite le nuove linee guida per la costruzione dei piani di assistenza sanitaria integrativa per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative sociali in relazione ai settori sociosanitari, socioassistenziali, socioeducativi e di inserimento lavorativo. Mediante la modifica delle linee guida si è voluto rendere omogenee le prestazioni tra i vari gestori presenti sul territorio e le Sigle sono state unanimi nel sostenere un’attività di monitoraggio annuale, con relativi incontri periodici, al fine di essere sempre aggiornate sulle esigenze dei dipendenti, così da mettere prontamente in atto misure adeguate. 
A tal proposito gli attuali piani di assistenza sanitaria integrativa, dal 1° gennaio 2025, dovranno ampliarsi, inglobando le aree relative a: ricoveri; alta diagnostica; visite specialistiche; ticket e pronto soccorso; maternità e gravidanza; prestazioni sociosanitarie assistenziali, compresa invalidità temporanea; prestazioni di assistenza odontoiatrica e contributo lenti da vista. 

CCNL Aziende industriali: sottoscritto il rinnovo

Previsti aumenti retributivi ed il rafforzamento del sistema di welfare bilaterale

Il 13 novembre 2024 le Parti sociali hanno rinnovato il CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi. Con il rinnovo, sono stati effettuati numerosi interventi:
– viene aggiornata la figura del dirigente, al fine di ricomprendere anche le figure professionali di più elevata qualificazione ed esperienza tecnico professionale che realizzano in piena autonomia gli obiettivi dell’impresa;
– rafforzato il sistema di welfare bilaterale, con particolare attenzione alla parità di genere;
– disposti aumenti retributivi, elevando i valori del trattamento minimo complessivo di garanzia (TMCG) a 80 mila euro per l’anno 2025 e a 85 mila euro dal 2026. 
Inoltre, a copertura dell’anno 2024 è stato previsto un importo “Una Tantum” pari al 6% del trattamento economico annuo lordo per i dirigenti che non abbiano percepito aumenti retributivi o compensi di altra natura dal gennaio 2019 (entro il limite di reddito di 100 mila euro). 
Infine, è stata resa obbligatoria per tutti i lavoratori l’adozione di sistemi di retribuzione variabile collegati ad indici o risultati (MBO) al fine di orientare la prestazione dei dirigenti al raggiungimento di obiettivi specifici dell’impresa.
Il contratto decorre dal 1° gennaio 2025 e scadrà il 31 dicembre 2027.

I codici tributo per l’utilizzo in compensazione del Bonus Natale

L’Agenzia delle entrate ha istituito due nuovi codici tributo per l’utilizzo in compensazione, da parte dei sostituti d’imposta, del credito maturato per effetto dell’erogazione del Bonus Natale (Agenzia delle entrate, risoluzione 13 novembre 2024, n. 54/E).

Per l’anno 2024, l’articolo 2-bis del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, ha riconosciuto un’indennità di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano nelle particolari condizioni economiche e familiari indicate. Al comma 4 dello stesso articolo è, inoltre, specificato che i sostituti d’imposta riconoscano l’indennità unitamente alla tredicesima mensilità ai lavoratori che ne facciano richiesta.

 

Le somme erogate potranno essere recuperate dai sostituti d’imposta sotto forma di credito da utilizzare in compensazione a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.

 

Pertanto, per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il suddetto credito, sono stati istituiti dall’Agenzia delle entrate i seguenti codici tributo da utilizzare nei modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP).

 

Per il modello F24:

  • 1703” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113”.

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1703” va esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA”.

 

Per il modello F24 “Enti pubblici” (F24 EP):

  • 174E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113”.

In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo “174E” va esposto nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “riferimento B” va indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA”.