INAIL: la disciplina in materia di prescrizione dei crediti per premi e accessori 

L’Istituto ha fornito le indicazioni operative per l’attività ispettiva (INAIL, circolare 7 aprile 2025, n. 26).

Con la circolare in commento, l’INAIL ha riassunto la disciplina in materia di prescrizione dei crediti per premi e accessori di sua competenza secondo gli orientamenti giurisprudenziali da ritenersi consolidati. Inoltre, l’Istituto ha anche riepilogato le vigenti istruzioni operative sull’attività di vigilanza, anche alla
luce delle novità introdotte dal D.L. n. 19/2024 per garantire uniformità di comportamento nello svolgimento degli accertamenti ispettivi

La disciplina della prescrizione

L’articolo 2934, comma 1 del Codice civile prevede che ogni diritto si estingua per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. La disciplina della prescrizione dei crediti dell’INAIL verso i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti, aventi a oggetto i premi di assicurazione, è stabilita dall’articolo 112, comma 2 del D.P.R. n. 11241/1965 e dall’articolo 3, comma 9, lettera b) della Legge n. 335/1995. 

Per effetto delle suddette disposizioni, l’azione per riscuotere i premi di assicurazione, e in genere le somme dovute dai datori di lavoro all’Istituto assicuratore, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento.

Non hanno effetto impeditivo del decorso della prescrizione, e sono quindi irrilevanti, eventuali difficoltà o ostacoli di fatto all’esercizio del diritto di credito da parte
dell’INAIL, così come non rileva la particolare complessità degli accertamenti da parte degli organi ispettivi.

Il verbale di  accertamento e notificazione in materia assicurativa, anche se privo della misura precisa del credito, è un atto idoneo a interrompere la prescrizione e a costituire in mora il datore di lavoro, purché siano esplicitati la motivazione del credito vantato e gli elementi per la sua determinabilità da parte del datore di lavoro stesso.

Il computo del termine di prescrizione

Ai fini del computo della prescrizione, deve essere preso in considerazione il termine di scadenza del pagamento del premio in autoliquidazione fissato al 16 di febbraio e non ha invece rilevanza il termine entro cui devono essere presentate le denunce delle retribuzioni per l’autoliquidazione annuale dei premi, la cui scadenza dal 2015 è fissata entro il 28 febbraio.

L’accertamento ispettivo in materia assicurativa

Nella circolare in esame l’Istituto richiama la circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) n. 4/2019, riguardante la verbalizzazione degli accertamenti ispettivi e il regime delle preclusioni di cui all’articolo 3, comma 20 della Legge n. 335/1995, dove si ribadisce che le verifiche dell’INAIL riguardano l’ambito assicurativo come definito con nota della Direzione centrale rapporto assicurativo del 2 febbraio 2017, n. 2176.

Tale indicazione risulta coerente con l’articolo 7, comma 2, D.Lgs n. 149/2015, modificato dall’articolo 31, comma 12, D.L. n. 19/2024 che allo scopo di razionalizzare e semplificare l’attività ispettiva individua forme di coordinamento tra l’INL e i servizi ispettivi di INPS e INAIL, ferme restando le rispettive competenze.

In particolare, l’Ispettorato nella citata circolare prevedeva  che le verifiche ispettive possano essere circoscritte:
– a un determinato oggetto;
– a un ambito territoriale (ad esempio, una specifica posizione assicurativa);
– a una determinata tipologia di posizione lavorativa;
– a un ambito temporale specifico. 

CIRL Edilizia Artigianato Piemonte: sottoscritto l’Accordo Quadro

A livello economico prevista l’erogazione di 230,00 euro a titolo di Una Tantum

Il 28 marzo 2025 è stato sottoscritto da Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani e dalle confederazione sindacali del Piemonte Cgil, Cisl e Uil l’Accordo Quadro Intercategoriale sulla contrattazione del settore artigiano.
Sulla base del fatto che in Piemonte, rispetto ad altre regioni italiane, il settore artigiano ha dimostrato una resilienza superiore nell’affrontare la crisi economica causata dalla pandemia registrando anche nel 2024 un andamento di crescita con stabilità occupazionale le parti hanno definito le seguenti novità che si impegnano a recepire nei contratti regionali entro i prossimi sei mesi.
Una Tantum
Le Parti convengono di riconoscere a tutto il personale dipendente in forza al 31 dicembre 2024 l’importo lordo complessivo pari a 230,00 euro da erogarsi in due tranches:
– 140,00 euro nel 2025;
– 140,00 euro nel 2026.
L’importo deve essere riproporzionato per i lavoratori part-time e non incide su alcun istituto contrattuale ivi compreso il TFR.
Elemento Economico Regionale
Dal 1° gennaio viene riconosciuto un Elemento Economico Regionale da erogarsi per tutte le mensilità pari all’ 1,5% dei minimi tabellari.
Elemento di Produttività Regionale 
Viene istituito un importo a titolo di Elemento di Produttività Regionale (EPR) nella misura del 3% dei minimi tabellari.
Le parti convengono, inoltre, che entro il mese di marzo vengono valutati i tre èarametri (numero dipendenti subordiati, ricorso a FSBA ed un terzo elemento da concordare in merito alla produttività categoriale regionale).

Ebac: contributo per ristrutturazione laboratorio artigiano

Sostegno alle imprese artigiane con la previsione di un contributo dedicato alla ristrutturazione dei laboratori

L’Ente Bilaterale Artigianato Campania offre alle imprese artigiane un contributo volto alla copertura del 20% delle spese sostenute, per la ristrutturazione dei laboratori, fino ad un massimo di 3.000,00 euro. 
Saranno ammesse le spese di progettazione, le opere edili e gli interventi sugli impianti. 
Al fine di ottenere il contributo, gli interessati dovranno allegare alla richiesta i seguenti documenti:
– documentazione attestante le spese sostenute;
– ricevute di pagamento/bonifici;
– contratto stipulato tra impresa artigiana e ditta edile attestante i lavori di ristrutturazione;
– autorizzazione al trattamento dei dati ai fini della legge sulla privacy (mod. EBAC);
– fotocopia documento identità del richiedente.

Nuova classificazione ATECO 2025

Dal 1° gennaio 2025 è in vigore la classificazione ATECO 2025, operativa dal 1° aprile 2025 in sostituzione della versione della classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022.

La realizzazione dell’ATECO 2025 è il risultato di un’articolata operazione di revisione effettuata in collaborazione con altri enti istituzionali sotto il coordinamento dell’ISTAT in qualità di responsabile della classificazione delle attività economiche.

 

ATECO 2025 rappresenta la versione nazionale della classificazione europea delle attività economiche in quanto dettaglia i contenuti espressi nella classificazione NACE Rev. 2.1 e rappresenta al meglio la peculiarità del sistema produttivo nazionale.

In particolare, la nuova versione contiene una più puntuale descrizione delle attività economiche che caratterizzano i processi di innovazione e di trasformazione del tessuto produttivo internazionale, dell’economia e della società italiana ed europea.

 

L’ISTAT, quale ente responsabile, ha predisposto strumenti utili per facilitare l’accesso e la navigazione all’interno della nuova classificazione, permettendo agli utenti di ricercare e identificare il codice ATECO corrispondente a una specifica attività economica attraverso la sua descrizione.

Il codice ATECO ottenuto può essere utilizzato per la registrazione della partita IVA presso le autorità competenti, come il Registro delle imprese delle Camere di commercio e l’Anagrafe tributaria dell’Agenzia delle entrate.

Questo aspetto evidenzia la necessità di una corretta interpretazione e applicazione della nuova classificazione da parte degli operatori economici, al fine di garantire la conformità alle normative fiscali e amministrative vigenti.

 

Per le finalità fiscali, tutti gli operatori IVA sono tenuti ad utilizzare i codici attività indicati nella nuova classificazione ATECO 2025 negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate, salva diversa indicazione riportata nelle istruzioni dei modelli fiscali.
Come previsto con la Risoluzione n. 262/E/2008, l’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati. Tuttavia, essendo state introdotte modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti, il contribuente potrebbe rilevare la necessità di comunicare all’Agenzia delle entrate una nuova codifica che meglio rappresenta l’attività svolta.

 

In particolare, nella FAQ del 5 marzo 2025, l’Agenzia delle entrate chiarisce che per le dichiarazioni IVA 2025 presentate a decorrere dal 1° aprile 2025, i contribuenti possono indicare, in alternativa: i precedenti codici ATECO 2007 (aggiornamento 2022) oppure i “nuovi” codici ATECO 2025, avendo cura di riportare il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio del modello. 

 

 

Ebinter Vicenza: al via il progetto sulle buone pratiche nel settore terziario

Il progetto ha lo scopo di implementare pratiche di sostenibilità, suggerendo nuovi modelli e strutture

L’Ente bilaterale del terziario di Vicenza ha avviato un progetto per diffondere la sostenibilità nel settore. L’iniziativa è promossa dall’Ente e realizzata dal Dipartimento di Management dell’Università di Verona, coinvolto nell’ambito del progetto “Esg.Ter”, finanziato dall’Ebt con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza.
Il progetto ha lo scopo di incentivare un’implementazione consapevole delle diverse pratiche Esg nelle aziende del terziario e diffondere buone pratiche, mediante una serie di interventi di formazione di imprenditori e lavoratori. Nella fattispecie, gli interventi saranno mirati ad aiutare le aziende a valutare il loro livello di implementazione delle pratiche di sostenibilità, suggerire modelli e strumenti per attuare, misurare e rendicontare la sostenibilità delle attività tipiche di ogni impresa.