Elba Lombardia: domande per contributo formazione RLS entro il 30 aprile

Il contributo, concesso nella misura del 50% del costo sostenuto dall’impresa per la formazione del dipendente, non potrà superare l’importo di 260,00 euro

L’Elba, Ente Bilaterale Lombardia dell’Artigianato, ha stabilito l’erogazione di contributi alle imprese che nel 2024 abbiano effettuato la formazione obbligatoria dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale (RLSA) tramite le Associazioni di categoria e/o Enti di formazione di diretta emanazione delle stesse. 
Il contributo, concesso nella misura del 50% del costo sostenuto dall’impresa per la formazione del dipendente, non potrà superare l’importo di 260,00 euro. Ai fini della regolarità contributiva è necessario che prima dell’avvio della procedura, pena la non ammissibilità della richiesta, accertarsi che l’impresa sia in regola con i versamenti, a partire dal 1° gennaio 2022 (se dovuto), fino ai 2 mesi precedenti la presentazione della richiesta.
La domanda, per formazione ultimata dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2025. Le pratiche dovranno essere presentate dalle imprese presso gli sportelli accreditati di CONFARTIGIANATO, CNA, CLAAI o CASARTIGIANI. La documentazione, da allegare al modulo di richiesta, è la seguente:
– copia della fattura riferita al corso sostenuto;
– copia dell’attestato di partecipazione rilasciato al termine del corso o dichiarazione rilasciata dall’Associazione/Ente di Formazione contenente il nominativo del partecipante e il periodo di durata del corso;
– copia del cedolino paga del lavoratore del mese di partecipazione al corso;
– copia documento di identità del titolare/legale rappresentante;
– informativa sul trattamento dei dati personali firmata;
– scheda di richiesta contributo compilata in ogni sua parte e firmata.
L’Ente precisa che in mancanza di uno o più documenti richiesti la domanda non potrà essere presa in carico dallo sportello.

Nuove risorse per il Bonus psicologo

Dal 15 aprile 2025 si provvederà a scorrere le graduatorie con l’individuazione dei nuovi beneficiari (INPS, messaggio 5 marzo 2025, n. 811).

L’INPS ha comunicato che con il Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 17 dicembre 2024 sono state assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ulteriori risorse per il cosiddetto Bonus psicologo, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 22-bis del D.L. n. 145/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 191/2023, come ripartite nella Tabella 1 allegata al medesimo D.I.

Pertanto, a decorrere dal 15 aprile 2025, si provvederà allo scorrimento delle graduatorie in essere e all’individuazione degli ulteriori beneficiari, nel rispetto dell’ordine stabilito dalla graduatoria per ciascuna regione e provincia autonoma, per l’importo complessivo risultante sia dalle risorse di nuova attribuzione, sia dalle risorse non utilizzate alla scadenza del 7 aprile 2025.

L’Istituto mediante un successivo messaggio darà informazione in merito alla definizione della graduatoria dei soggetti beneficiari e sulle modalità operative per la fruizione del contributo in argomento.

CIPL Edilizia Industria Avellino: siglato l’accordo per la determinazione dell’EVR

Per l’anno 2025 I’importo dell’EVR nel territorio di Avellino e provincia è pari al 100%

Il 24 febbraio 2025 Ance Avellino e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil di Avellino si sono incontrate per effettuare la verifica dei quattro indicatori stabiliti nel contratto integrativo provinciale e per determinare a livello provinciale I’elemento variabile della retribuzione erogabile per I’anno 2025, con riferimento alle sole ore
ordinarie effettive di lavoro prestate, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 12, 38 e 46 del CCNL Edile Industria del 1° luglio 2014 e dell’art. 11 del CIPL sottoscritto in data 16 maggio 2022.
Sulla base dei dati acquisiti presso la Cassa Edile della provincia di Avellino la verifica degli indicatori è stata effettuata raffrontando il triennio 2024 -2023-2022 sul triennio 2023-2022-2021. Per l’anno 2025 I’importo dell’EVR nel territorio di Avellino e provincia è pari al 100% della misura massima fissata dall’art. 11 del CIPL sottoscritto in data 16 maggio 2022 ed è quindi pari al 4% dei minimi in vigore alla data del 1° luglio 2014. 

Impiegati
  

CATEGORIA IMPIEGATI PAGA BASE AL 1° LUGLIO 2014 % EVR

EROGABILE

EVR erogabile a livello provinciale sulla base della percentuale del 4% determinata a seguito della verifica dei parametri
7° LIV € 1.630,71 4% 65,23
6° LIV € 1.467,63 4% 58,71
5° LIV € 1.223,02 4% 48,92
4° LIV € 1.141,51 4% 45,66
3° LIV € 1.059,96 4% 42,40
2° LIV € 953,97 4% 38,16
1° LIV € 815,36 4% 32,61

Operai

CATEGORIA

OPERAI

PAGA BASE AL 1° LUGLIO 2014 % EVR EROGABILE EVR erogabile a livello provinciale sulla base della percentuale del 4% determinata a seguito della verifica dei parametri
4° LIVELLO € 6,600 4% 0,264
OPERAI SPECIAL. € 6,130 4% 0,245
OPERAI QUALIF. € 5,510 4% 0,220
OPERAI COMUNI € 4,710 4% 0,188

 

CIRL Moda Artigianato Veneto: siglato il verbale di accordo di proroga

Viene prorogato al 28 febbraio 2026 il contratto per i dipendenti del settore

Il 19 febbraio 2025 le Parti sociali Confartigianato Imprese Veneto, Cna Veneto, Casartigiani Veneto, Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno firmato il verbale di accordo di proroga del contratto di settore in scadenza. Tale proroga cesserà di produrre effetti dal momento del rinnovo del CCRL.
Difatti, si intendono prorogati gli effetti del CCRL 14 dicembre 2016 e del protocollo aggiuntivo firmato il 9 ottobre 2017 e successive proroghe. 
Viene altresì prorogata la quota di 2,50 euro di supporto ai costi di gestione previsti dai fondi negoziali dell’artigianato in favore dei dipendenti. Tale somma viene versata dal datore di lavoro in una unica soluzione, in aggiunta alle quote di adesione contrattuale di competenza del mese di marzo. 
Si specifica che i datori di lavoro che hanno già assolto al versamento della quota annua per il 2025, con riferimento ai dipendenti assunti dal 1° gennaio 2025 al 28 febbraio 2025, non sono tenuti a ripetere il versamento nel B01 di marzo. 
Con l’accordo in oggetto, si intende prorogata anche l’erogazione dell’ERT negli importi e nelle modalità previste dal CCRL. 

Agenzia delle entrate, soppresso codice identificativo “10” denominato “cessionario/fornitore”

Con una nuova risoluzione l’Agenzia delle entrate annuncia la soppressione del codice identificativo “10”, che non sarà più utilizzabile nel contesto delle comunicazioni e dei versamenti relativi alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito (Agenzia delle entrate, risoluzione 7 marzo 2025, n. 18/E).

La risoluzione n. 58/E/2022 ha fornito istruzioni per il versamento, tramite modello F24 ELIDE, della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, ai fini dell’invio della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito in relazione alle detrazioni spettanti per lavori edilizi, di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

 

In particolare, nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” doveva essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che aveva acquistato il credito, unitamente al codice “10” (denominato “cessionario/fornitore”) da riportare nel campo “codice identificativo”. 

 

Tuttavia, l’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 ha introdotto una modifica significativa, stabilendo che le disposizioni relative all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate riguardo all’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 non si applicano più. Questo include anche le cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni per spese sostenute negli anni precedenti. 

 

Di conseguenza, la risoluzione annuncia la soppressione del codice identificativo “10”, denominato “cessionario/fornitore”, che non sarà più utilizzabile nel contesto delle comunicazioni e dei versamenti relativi alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.