CIPL Edilizia Industria Milano, Lodi, Monza e Brianza: definito l’EVR 2025

Stabilito l’importo nella misura del 4%

Lo scorso 10 marzo è stato siglato dall’Associazione delle Imprese Edile Complementare  e la Fenal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil delle Province di Milano, Londa, Monza e Brianza il verbale di accordo per l’applicazione dell’EVR spettante nel 2025 e definito nella misura del 4% dei minimi tabellari vigenti al 31 dicembre 2024.
I parametri verificati sono stati:
1. numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile;
2. monte salari denunciati;
3. ore denunciate in Cassa Edile;
4. numero delle imprese iscritte in Cassa Edile.
Viene, inoltre, stabilito che le aziende che hanno titolo per non erogare l’EVR 2025 o per erogarlo in misura ridotta pari al 65% dell’EVR territoriale dovranno rispettare la procedura di verifica dei parametri aziendali. 

730/2025: pronte le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati

L’Agenzia delle entrate con il provvedimento del 12 marzo 2025, n. 120707, ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2025, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo, nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.

Con provvedimento  n. 114763/2025 dell’Agenzia delle entrate sono stati approvati i modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché la bolla per la consegna dei modelli 730 e 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2025 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.

 

I CAF e i professionisti abilitati sono tenuti a trasmettere in via telematica i dati dei modelli 730/2025 e delle schede per la scelta dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, seguendo le specifiche tecniche delineate negli Allegati A e B del nuovo provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

 

I sostituti d’imposta che offrono assistenza fiscale sono obbligati a trasmettere telematicamente i dati relativi ai modelli 730-4, sia direttamente che tramite intermediari abilitati. È fondamentale che queste operazioni siano eseguite secondo le specifiche tecniche stabilite, per garantire la corretta elaborazione delle dichiarazioni e il rispetto delle normative fiscali vigenti.

 

L’Agenzia delle entrate rende disponibili i risultati contabili della dichiarazione 730 precompilata ai sostituti d’imposta che hanno comunicato la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati stessi.

Qualora non sia possibile fornire al sostituto d’imposta il risultato contabile della dichiarazione 730 precompilata, l’Agenzia deve provvedere a darne comunicazione al contribuente mediante un avviso nell’area riservata del sito web istituzionale nonché mediante la trasmissione di un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail fornito dal contribuente, al fine di ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione 730 precompilata.

Qualora, invece, il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile della dichiarazione 730 precompilata non sia tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio, il sostituto stesso deve comunicare in via telematica all’Agenzia delle entrate, tramite un’apposita funzionalità disponibile sul sito dei servizi telematici dell’Agenzia, il codice fiscale del soggetto per il quale non è tenuto ad effettuare il conguaglio. Di conseguenza l’Agenzia delle entrate provvede a darne comunicazione al contribuente.

 

Il documento stabilisce anche che i CAF e i professionisti abilitati possono conservare in formato elettronico le annotazioni riportate sui modelli cartacei 730-3/2025, a condizione che seguano le specifiche tecniche indicate.

 

È previsto che eventuali correzioni alle specifiche tecniche siano pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate, assicurando così un aggiornamento continuo delle procedure da seguire.

 

Lavoratori in quiescenza: indicazioni sul riconoscimento della malattia

Fornite indicazioni in merito al riconoscimento della tutela previdenziale per i titolari di un trattamento pensionistico che avviano un nuovo rapporto di lavoro dipendente (INPS, circolare 11 marzo 2025, n. 57).

L’INPS ha fornito indicazioni in merito alla possibilità di riconoscere la prestazione economica di malattia ai lavoratori percettori di trattamenti di quiescenza.

In particolare, considerato l’attuale quadro normativo, è possibile riconoscere la malattia ai lavoratori titolari di trattamento pensionistico che avviano un nuovo rapporto di lavoro dipendente, in base alla nuova copertura assicurativa e sempreché la specifica tutela previdenziale sia normativamente prevista.

In effetti, sempre tenendo presente la funzione dell’indennità di malattia di compensare la perdita di guadagno, è evidente che il suddetto riconoscimento ha lo scopo di tutelare il lavoratore che, trovandosi in malattia – pur continuando a percepire il trattamento pensionistico – perde la fonte di reddito aggiuntiva connessa alla nuova attività lavorativa.

Resta fermo che, nel caso di percezione dell’indennità di malattia e di un trattamento pensionistico incumulabile con i redditi da lavoro, trova applicazione il regime di incumulabilità specificatamente previsto per questi ultimi, considerato che l’indennità di malattia ha natura sostitutiva della retribuzione.

Infine, va precisato che la pensione di inabilità è incompatibile con qualunque attività lavorativa e con i trattamenti sostitutivi o integrativi della retribuzione. In caso di svolgimento di un’attività lavorativa, la pensione viene pertanto revocata.

CCNL Case di Cura: proclamato lo sciopero nazionale

Previsto lo sciopero il prossimo 22 maggio 

Nei giorni scorsi, le associazioni datoriali Aiop e Aris  hanno dichiarato di non continuare le trattative per il rinnovo del CCNL della Sanità Privata e la sottoscrizione di un unico CCNL Aiop/Aris RSA, a fronte del rifiuto del Ministero e delle Regioni all’integrale copertura dei costi contrattuali. 
I sindacati Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl hanno, invece, ritenuto non corretto il comportamento delle associazione datoriale ed hanno promosso lo sciopero nazionale per il prossimo 22 maggio
Hanno, pertanto, inviato il verbale di mancato accordo e la nota sulla proclamazione dello sciopero, con l’invito ad indire assemblee ed azioni di protesta e mobilitazione, come:
– presidi davanti alle sedi con volantinaggio e imbandieramento;
– predisposizione di materiale unitario per dare visibilità alla vertenza, anche ai pazienti e ai loro familiari;
– richiesta di un confronto immediato con l’azienda sui servizi minimi essenziali e sui contingentamenti;
– attuazione di tutte le iniziative locali e regionali ritenute utili a dare visibilità alla situazione di stallo.

CIRL Edilizia Piccola Industria Calabria: definitivi gli importi da erogare per l’EVR 2025

Gli importi vengono erogati fino al 31 dicembre 2025

In data 6 febbraio 2025, Confapi-Aniem Calabria e le OO.SS. regionali di Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil si sono riunite per sottoscrivere un verbale di accordo che stabilisce gli importi dell’Elemento variabile della retribuzione per i lavoratori del settore edilizia piccola industria Calabria per l’anno 2025. In applicazione delle previsioni contrattuali i trienni presi a riferimento da raffrontare per la verifica annuale ed il calcolo dell’EVR per il 2025 sono 2024/2023/2022 con il triennio 2023/2022/2021.
In seguito alla verifica degli indicatori individuati e secondo quanto stabilito dal CIRL del 15 gennaio 2025, le Parti hanno stabilito che l’emolumento per il 2025 debba essere erogato nella misura del 100%, come previsto all’art. 20 del suddetto contratto integrativo, e fissata nella misura del 4% sui minimi del 2023. Gli importi, indicati nelle tabelle di seguito, vengono erogati dal 1° febbraio al 31 dicembre 2025. 

Impiegati
Livello EVR 2025
7 79,03
6 71,13
5 59,27
4 55,32
3 51,37
2 46,23
1 39,51
Operai
Livello EVR 2025 Mensile EVR 2025 Orario
Operaio IV livello 55,32 0,34
Operaio Specializzato 51,37 0,32
Operaio Qualificato 46,23 0,28
Operaio Comune 39,51 0,24