In G.U. la legge di conversione con modificazioni del Decreto bollette

Il D.L. n. 34/2023 (cosiddetto Decreto bollette) è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 56/2023 pubblicata sulla G.U. del 29 maggio 2023 e che entra in vigore in data odierna, introducendo, tra l’altro, alcune novità per le agevolazioni alle imprese (Legge 26 maggio 2023, n. 56).

E’ diventato legge, con la pubblicazione in G.U., il cosiddetto “Decreto bollette” (D.L. n. 34/2023), recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. La legge di conversione (Legge n. 56/2023) ha confermato alcune disposizioni del decreto legge e ne ha introdotte di nuove nell’ambito delle agevolazioni per le imprese.

 

L’articolo 7 quater del citato decreto, di nuova introduzione, prevede un credito d’imposta in favore delle start-up innovative operanti nei settori dell’ambiente, dell’energia da fonti rinnovabili e della sanità che siano costituite a decorrere dal 1° gennaio 2020. Il contributo in questione, nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l’anno 2023, è concesso, fino a un importo massimo di 200.000 euro, in misura non superiore al 20% delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo volte alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumenti e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.

 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Esso non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive ed è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime degli aiuti “de minimis”. Per la disciplina di attuazione e l’individuazione delle cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d’imposta fruito indebitamente, si dovrà attendere l’emanazione di un apposito decreto adottato dal Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Tra le novità inserite in sede di conversione, si segnala anche la nuova disposizione di cui al comma 10 bis dell’articolo 4 del decreto legge, prevista in favore delle micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca. Infatti, sono ammessi alla garanzia diretta rilasciata dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a titolo gratuito e con copertura fino al 100% del valore del finanziamento, comunque nel limite di 250.000 euro, i nuovi finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari, nonché dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 12 mesi dall’erogazione e abbiano durata fino a 96 mesi.

 

Interessato dalle modifiche anche il settore sportivo, con interventi per far fronte all’aumento dei costi dell’energia verificatosi in tale ambito. Le risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 369, della Legge n. 205/2017, sono dunque incrementate di 35 milioni di euro per l’anno 2023 (a fronte degli iniziali 25 milioni) e una quota delle risorse, pari ad almeno 10 milioni di euro, è destinata all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva (articolo 4 bis).

 

Le principali conferme riguardano, invece:

 

– il rafforzamento del bonus sociale per elettricità e gas per il secondo trimestre dell’anno 2023;

 

– il contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché la garanzia su crediti concessi alle imprese agricole e di pesca per il secondo trimestre 2023;

 

– l’accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale, riconosciuti ai nuclei familiari con almeno 4 figli a carico, dal secondo trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, rideterminate sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente pari a 30.000 euro.

CCNL Cuoio e Pelli – Industria: c’è l’intesa sul rinnovo del contratto

Previsti interventi su incrementi retributivi, welfare, fecondazione assistita e part-time

Le delegazioni di Assopellettieri, Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil hanno sottoscritto l’Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL per gli addetti delle industrie manifatturiere delle pelli e succedanei, ombrelli e ombrelloni. Il contratto, scaduto il 31 marzo scorso, ha vigenza fino al 31 marzo 2026 e riguarda circa 56 mila addetti in quasi 5.000 imprese, ed entro il 31 luglio è prevista la votazione da parte dei lavoratori nelle assemblee. L’intesa prevede un aumento complessivo (Tec) di 200,00 euro; mentre, sui minimi (Tem) l’incremento è di 180,00 euro al 3° livello. L’erogazione dell’emolumento avviene in 3 tranche:
– 60,00 euro da dicembre 2023;
– 60,00 euro da dicembre 2024;
– 60,00 euro da dicembre 2025.

Il montante retributivo complessivo è pari a 3.240 euro. Per quanto riguarda il welfare contrattuale vengono stanziati 3,00 euro in più sull’assistenza sanitaria Sanimoda, con decorrenza gennaio 2024, e sul fondo previdenziale Previmoda un incremento dello 0,30% a carico delle imprese a partire da luglio 2025. Inoltre, sono previsti 2,00 euro sul welfare sanitario destinati alle coperture assicurative per la non autosufficienza. Per le aziende che non applicano la contrattazione di 2° livello, l’Elemento di Garanzia Retributiva viene aumentato a 310,00 euro annui dal 2024.
Sulla parte normativa le principali novità riguardano la Banca Ore, con l’accantonamento che viene elevato a 50 ore; mentre, per il diritto allo studio le ore passano dalle attuali 100 a 120 annue. Sui diritti d’informazione, la soglia dimensionale è stata ridotta, passa, infatti, da 60 a 50 dipendenti, con un conseguente allargamento a più imprese. Per le vittime di violenza di genere viene previsto 1 mese di congedo retribuito a carico dell’azienda aggiuntivo rispetto a quanto previsto dalla legge. All’interno del quadro normativo contrattuale viene inserito un periodo di aspettativa non retribuita per sostenere le donne nei percorsi di fecondazione assistita. Recepita anche la legge Cirinnà e la nuova normativa sui congedi di paternità per 10 giorni. Per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro, è stato aggiornato il periodo di preavviso per gli operai e gli intermedi e la percentuale di part-time viene elevata dal 10 al 12% con una nuova definizione delle casistiche per il suo ottenimento. Viene precisata la disciplina del comporto prolungato con l’estensione della conservazione del posto in caso di gravi patologie. In materia di inquadramento, entro dicembre 2023 viene eliminato il 1° livello e si procede alla nomina di due coordinatori nella commissione per l’inquadramento, uno sindacale e l’altro datoriale, che entro il termine della vigenza contrattuale determina il testo unico finale per la revisione dello stesso.

Premi INAIL 2023: i minimi di retribuzione imponibile

L’Istituto ha fornito le istruzioni per il calcolo dei premi assicurativi sulla base dei limiti di retribuzione imponibile giornaliera per l’anno in corso (INAIL, circolare 29 maggio 2023, n. 21).

L’INAIL, acquisito il parere preventivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha provveduto a fornire le istruzioni per il calcolo dei premi assicurativi sulla base dei limiti di retribuzione imponibile giornaliera per l’anno 2023. Le indicazioni riguardano sia i premi ordinari (prima sezione), sia i premi speciali unitari (seconda sezione). 

Insieme alla circolare in commento, l’Istituto ha pubblicato sul suo sito anche 8 allegati contenenti specifiche tabelle relative alle diverse categorie con i limiti minimi di retribuzione giornaliera.

Premi ordinari

Il premio ordinario è determinato dall’ammontare delle retribuzioni, effettive o convenzionali corrisposte durante il periodo assicurative dal tasso del premio: si tratta pertanto della traduzione numerica della gravità del rischio della lavorazione.

In particolare, nella circolare in commento vengono declinati i fattori che concorrono alla determinazione del premio assicurativo ordinario, costituiti dal tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alla lavorazione assicurata e dall’ammontare delle retribuzioni.

L’Istituto, inoltre, rammenta che la retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in retribuzione effettiva, retribuzione convenzionale e retribuzione di ragguaglio.

Più nel dettaglio, ai fini del calcolo del premio, la retribuzione effettiva non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito dalla legge che, per quanto riguarda il 2023, è per la generalità dei lavoratori dipendenti è di 53,95 euro (giornaliera) e di 1.402,70 euro (mensile).

Esclusi, invece, dall’’adeguamento al minimale giornaliero sono gli operai agricoli per i quali il limite minimo di retribuzione giornaliera nel 2023 è di 48 euro (29,98 retribuzione convenzionale).

Premi speciali unitari

Nei casi in cui la natura della lavorazione svolta, le modalità di esecuzione della stessa e altre circostanze rendono difficile l’accertamento degli elementi necessari ai fini del calcolo del premio ordinario (numero delle persone occupate, retribuzione erogata, ore di presenza lavorativa, ecc.), sono previsti premi speciali unitari in sostituzione del tasso di premio da applicare all’importo delle retribuzioni erogate.

Questi premi vengono fissati in base a elementi idonei diversi dalla retribuzione imponibile e dal tasso di tariffa, come il numero delle persone, la natura e la durata della lavorazione, il numero delle macchine, ecc. Il gettito derivante deve essere tale da consentire la copertura degli oneri assicurativi conseguenti alla lavorazione per la quale sono previsti. I premi speciali unitari sono generalmente calcolati in rapporto a una retribuzione minima giornaliera. 

In particolare, per quel che riguarda i titolari di aziende artigiane, i soci di società fra artigiani lavoratori, nonché i familiari coadiuvanti del titolare artigiano e gli associati a imprenditore artigiano sono stabiliti premi annuali a persona in relazione alla retribuzione annua prescelta – non inferiore al minimale previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti moltiplicato per 300 – e alla classe di rischio in cui è compresa la lavorazione svolta, secondo le 9 classi della Nuova tariffa dei premi speciali unitari.

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CIPL Edilizia Industria – Treviso: definito l’EVR 2023

Determinato nella misura oraria corrispondente al 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020 

In data 12 aprile 2023 è stato sottoscritto da Ance Padova, Ance Treviso e la  Fe.n.e.a.l.-U.i.l. Veneto sede di Padova e Rovigo, F.i.l.c.a.-Cisl di Padova e Rovigo, F.i.l.l.e.a.-C.g.i.l. di Padova, Fe.n.e.a.l.-U.i.l. Veneto sede di Treviso e Belluno, F.i.l.c.a-Cisl di Belluno e Treviso, , F.i.l.l.e.a -C.g.i.l di Treviso il verbale di accordo per la determinazione annuale dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) di competenza dell’anno 2022 erogabile nel 2023 per le province di Padova e di Treviso ed applicabile ai dipendenti delle imprese edili ed affini.
Le parti hanno, infatti, determinato l’.E.V.R. nella misura oraria corrispondente al 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020 divisi per il coefficiente 173, previa verifica a livello aziendale sulla base dei due indicatori aziendali. Pertanto, le aziende non dovranno corrispondere  l’E.V.R., qualora, le variazioni dei due indicatori aziendali risultino entrambe negative.

Livello Importo Orario
7Q 0,41 euro
7 0,41 euro
6 0,37 euro
5 0,31 euro
4 0,29 euro
3 0,27 euro 
2 0,24 euro 
1 0,21 euro 

 

Superbonus 110%: omesso deposito asseverazione di rischio sismico

Ai fini dell’accesso al Superbonus, il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori (Agenzia delle entrate, risposta 29 maggio 2023, n. 332).

L’articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale n. 58/2017, concernente le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché per le modalità per l’attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati, dispone l’obbligo di depositare l’asseverazione contestualmente alla presentazione del progetto dell’intervento.

Secondo il suddetto comma 3, il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato D.P.R. n. 380/2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori.

Ai fini dell’accesso al Superbonus nel caso di interventi antisismici, come chiarito dalla circolare n. 28/2022, sussiste la necessità dell’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero delle infrastrutture n. 58/2017. Secondo il citato D.M., il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori. Dunque, la tardiva o omessa presentazione dell’asseverazione non consente l’accesso al beneficio fiscale e non può essere considerata una violazione meramente formale, come ipotizzato dall’istante, trattandosi di una violazione che può ostacolare l’attività di controllo.
Inoltre, riguardo alla possibilità di ricorrere alla definizione di cui all’articolo 1, commi da 166 a 173 della Legge n. 197/2022, nell’ambito della Tregua fiscale, ne restano escluse le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato. Il legislatore, infatti, ha previsto l’istituto della remissione in bonis per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile.

Nel caso di specie, la soluzione prospettata dall’Agenzia delle entrate al mancato deposito all’ente locale dell’asseverazione prima dell’inizio dei lavori, consiste nel sanare l’omissione, al fine di beneficiare delle detrazioni da Superbonus, ricorrendo all’istituto della remissione in bonis, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza e qualora l’istante:

– abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

– effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;

– versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, e successive modificazioni, esclusa la compensazione prevista.

Tuttavia l’Agenzia delle entrate è impossibilitata a stabilire se ricorrono ancora le condizioni temporali per accedere all’istituto della remissione in bonis, in quanto l’istante non ha specificato in quale periodo d’imposta sono iniziati i lavori ed è stato ommesso di allegare l’asseverazione, rendendo impossibile da stabilire se ricorrono ancora le condizioni temporali per accedere all’istituto. Ciò sarà possibile, in particolare, laddove la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitata la detrazione della prima quota costante dell’agevolazione sia quella da presentare entro il 30 novembre 2023.