CCNL Concerie – Industria: definita l’ipotesi di piattaforma

Tra le proposte vi è l’aumento salariale di 230,00 euro e maggiori tutele in ambito welfare  

Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno presentato le proposte di modifica per il CCNL Concerie-Industria, in scadenza il prossimo 30 giugno ed applicabile a tutti gli addetti a fasi di lavorazione conciaria interne ed esterne e alle produzioni di accessori e componenti per manufatti (calzature, borse e articoli di pelletteria, ecc.).
Tra le richieste, dal punto di vista economico, vi è l’aumento economico complessivo (TEC) di 230,00 euro e un aumento dell’elemento di garanzia retributiva.
Dal punto vista normativo, invece, si propone l’introduzione dei cosiddetti accomodamenti ragionevoli, con l’obiettivo di migliorare i capitoli dei diritti individuali e di salute e sicurezza.
Per quanto riguarda il welfare, invece, tra le proposte vi sono una migliore conciliazione dei tempi di vita e lavoro, una maggiore tutela della malattia, il perfezionamento dell’istituto del part time e l’aumento dei versamenti al fondo sanitario e previdenziale.
A tal proposito, per il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Sanimoda vi sarebbe un incremento del contributo mensile a carico delle aziende da 12,00 a 15,00 euro e l’inserimento di uno stanziamento per la non autosufficienza di 2,00 euro per dipendente, come copertura dei cosiddetti Long Therm Care (LTC), per il  Fondo previdenziale Previmoda, invece, si prevedono incrementi dal 2 al 2,5%.

Pubblicato in Gazzetta il Decreto Omnibus

Tra gli interventi previsti la riforma dell’ordinamento degli enti previdenziali pubblici e la salvaguardia occupazionale nel settore del salvamento acquatico (D.L. n. 51/2023).

Il D.L. n. 51/2023, cosiddetto Decreto Omnibus, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 maggio 2023. Si tratta di un provvedimento assai articolato che interviene su molti settori dalla sanità al fisco, dallo sport agli interventi di solidarietà sociale. Sul versante del lavoro e previdenziale spiccano, tuttavia, la riforma dell’ordinamento degli enti previdenziali pubblici, gli interventi in materia di fondazioni lirico-sinfoniche e la salvaguardia occupazionale nel settore del salvamento acquatico.

La riforma degli enti previdenziali pubblici

Il Decreto Omnibus si propone di razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi degli enti previdenziali pubblici e di riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta. A tal fine, si abolisce la carica di vicepresidente, mentre per la nomina del presidente si deve provvedere alla scelta “tra persone di comprovata competenza e professionalità, con specifica esperienza nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia”. Viene affidato al Consiglio di amministrazione il compito di proporre al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la nomina del direttore generale.

Si dispone, inoltre, che gli organi di amministrazione (presidente, Cda, consiglio di indirizzo e vigilanza, collegio dei sindaci, direttore generale) abbiano tutti la stessa durata, ovvero 4 anni a decorrere dalla data di insediamento e possono essere rinnovati una sola volta, anche non consecutiva. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso, in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.

Infine, nelle more dell’adozione delle modifiche all’organizzazione degli enti e, in ogni caso, fino alla nomina dei nuovi organi, al fine di assicurare la continuità amministrativa dell’INPS e dell’INAIL, viene nominato, entro venti giorni dall’entrata in vigore del Decreto Omnibus, un commissario straordinario, rispettivamente per ciascuno dei due enti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il commissario assume, per il periodo in cui è in carica, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione.

Le fondazioni lirico-sinfoniche

Per quel che riguarda le fondazioni lirico-sinfoniche, viene previsto il divieto di ricevere incarichi, cariche e collaborazioni per coloro che hanno compiuto il settantesimo anno di età. Il sovrintendente delle medesime fondazioni cessa in ogni caso dalla carica al compimento del settantesimo anno, mentre i sovrintendenti attualmente in carica, che abbiano compiuto tale età alla data di entrata in vigore del decreto, cessano l’incarico a decorrere dal 1° giugno 2023.

Posti di lavoro nel settore del salvamento acquatico

Allo scopo di salvaguardare i posti di lavoro nel settore del salvamento acquatico, viene differita al 30 novembre 2023 l’entrata in vigore del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che disciplina le modalità di rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnante e i requisiti per l’individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, lacustri, fluviali e piscine e si prorogano determinate autorizzazioni all’esercizio delle attività di formazione e concessione del titolo di abilitazione all’esercizio delle attività di salvamento acquatico. 

 

Tari e fabbisogni standard: aggiornamento linee guida

 Il Dipartimento delle finanze ha aggiornato le linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI per l’anno 2023.

Secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 653 della Legge n. 147/2013 a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. Il costo del servizio rifiuti deve essere interamente finanziato dal relativo prelievo, la tassa sui rifiuti (TARI), che può essere declinata anche in termini di tariffa corrispettiva. 

 

Con la deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha definito i criteri di calcolo e riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, approvando, successivamente, il Metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2). Il nuovo Metodo prevede l’uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa, nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite.

 

E’ confermata, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard”, infatti, deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Il DEF ricorda, altresì, che le risultanze dei fabbisogni standard sono a oggi disponibili solo per le regioni a statuto ordinario. 

 

Nello specifico, le linee guida chiariscono che il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto di due grandezze: il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti e le tonnellate di rifiuti urbani gestite dal servizio.

Per l’individuazione delle “risultanze dei fabbisogni standard” si fa riferimento al “costo standard” di gestione di una tonnellata di rifiuti, calcolato sulla base di un modello statistico di regressione che mette in relazione i costi osservati in un ampio campione rappresentativo di comuni con le rispettive variabili gestionali e di contesto che influiscono sul costo stesso. Per ottenere il costo standard di riferimento di ogni comune, alla stima del costo medio nazionale di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti bisogna aggiungere i differenziali di costo relativi alle seguenti componenti: 

– la percentuale di raccolta differenziata;
– la distanza in km fra il comune e gli impianti;
– il numero e la tipologia degli impianti regionali;
– la percentuale di rifiuti urbani trattati e smaltiti negli impianti regionali;
– la forma di gestione del servizio rifiuti;

– i fattori di contesto del comune relativi alle principali caratteristiche del contesto demografico, morfologico ed economico comunale;
– le economie/diseconomie di scala;
– le modalità di raccolta dei rifiuti urbani, distinte in domiciliare o “porta a porta”;
– il cluster o gruppo omogeneo di appartenenza del comune.

 

La variabile “percentuale di rifiuti urbani trattati negli impianti regionali di incenerimento e coincenerimento” deve essere considerata nel calcolo del costo standard anche se non presenta individualmente un impatto statisticamente significativo, in quanto, considerata congiuntamente alle percentuali di rifiuti trattati e smaltiti nelle altre tipologie di impianto, risulta significativa.

Infine, il DEF specifica che le variabili “percentuale di rifiuti urbani trattati negli impianti regionali di trattamento meccanicobiologico” e “raccolta stradale” non compaiono nel modello in quanto già considerate nella quantificazione del costo base come categorie di confronto (benchmark).

CCNL Grafica ed Editoria – Industria: Slc-Cgil e Ansmm verso l’inclusione del lavoro digitale

Le OO.SS. chiedono il riconoscimento dei diritti sindacali per le nuove figure professionali

Lo scorso 18 aprile è stato dato il via alla trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale grafico-editoriale, applicabile ai lavoratori e alle aziende editoriali, grafiche e della comunicazione, scaduto lo scorso dicembre.
Come già evidenziato nella piattaforma sindacale e nell’apertura ufficiale del confronto presso il Cnel, la Segretaria di Slc-Cgil ha affermato che è necessario dare riconoscimento al vastissimo mondo delle nuove figure professionali della filiera, le cui competenze sono oggi irrinunciabili per le attività di comunicazione digitale. Il riferimento principale è al mondo dei social media manager, copywriter, graphic designer, caratterizzato dalla mancanza dei più basilari diritti sindacali.
Per tali figure è stato più volte constatato, afferma la Segretaria, l’assenza di una retribuzione dignitosa, di un orario di lavoro (la cui natura flessibile dovuta, ad esempio, alla copertura di eventi live e al servizio di customer care svolto in tempo reale, dev’essere riconosciuta sui piani retributivo, normativo e contrattuale), di ferie e malattia, di misure previdenziali e di welfare. Una condizione inaccettabile, nota la Segretaria, soprattutto alla luce del ruolo di responsabilità loro affidata, ossia la gestione del delicato rapporto tra aziende, organizzazioni, pubblica amministrazione e i rispettivi utenti.
Per tale motivo, Slc-Cgil e l’Associazione Nazionale dei Social Media Manager (ANSMM), hanno avviato un percorso di confronto e dialogo per analizzare le specificità del lavoro che rappresentano ed individuare i possibili percorsi di inclusività contrattuale. L’obiettivo è rendere il CCNL il contratto di riferimento per tutte le lavoratrici e i lavoratori digitali della filiera, esigenza condivisa poi anche dalle associazioni datoriali stipulanti il contratto.
Le OO.SS. hanno affermato in conclusione che è necessario governare i cambiamenti indotti dalla digitalizzazione, contrattando un’organizzazione del lavoro innovativa e sperimentale.

San.Arti: è possibile l’iscrizione ai volontari

Gli iscritti in copertura fino a luglio 2023 possono rinnovare fino al 15 giugno 2023

Il Fondo San.Arti, il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell’Artigianato, ha previsto la possibilità per i volontari di iscriversi in ogni momento e versare la quota in piccoli importi mensili tramite addebito automatico ricorrente su carta di credito.
Sono considerati volontari: 
– i titolari, soci e collaboratori;
– i coniugi degli iscritti;
– il convivente more uxorio risultante nello stato di famiglia;
– i figli.
Le prestazioni decorrono superati tre mesi di carenza iniziale e con il perfezionamento dell’iscrizione entro il 10° giorno del mese il primo di carenza è quello successivo, con il perfezionamento dell’iscrizione oltre il 10° giorno, il primo mese di carenza è quello dopo il successivo.
Gli importi da versare sono:
25,00 euro mensili per i titolari, Soci e Collaboratori;
10,00 euro mensili per i familiari fino a 18 anni;
15,00 euro mensili per i familiari dai 18 anni compiuti ai 75 anni.
Si specifica, inoltre, che gli iscritti in copertura fino a luglio 2023 potranno rinnovare fino al 15 giugno 2023.