CCNL Ferrovie dello Stato: erogazione del Premio di Risultato nel mese di giugno

Corrisposto il Premio di Risultato al personale appartenente al Gruppo Fs

Il Verbale di Accordo siglato in data 14 luglio 2022, tra Gruppo Fs Italiane costituito da Fs Italiane SpA, Rfi SpA, Trenitalia SpA, Ferservizi SpA, Italferr SpA, Italcertifer SpA, Fs Sistemi Urbani Srl, Mercitalia Logistics SpA, Mercitalia Rail Srl, FS Technology SpA, Trenitalia-Tper Scarl, Crew SpA, Fs, International SpA, Terminali Italia S.r.l. e Fondazione Fs Italiane e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ferrovieri, Slm-Fast Confsal e Orsa Ferrovie, prevede uno specifico Premio di Risultato la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione per gli anni 2022 e 2023.
L’erogazione di tale emolumento, per ciascuno degli anni citati, è condizionata al raggiungimento dell’obiettivo di ability to pay individuato nel 90% del valore budget dell’Ebitda di Gruppo, così come risulterà nel Bilancio Consolidato di Gruppo per anno di riferimento. In caso di mancato raggiungimento del suddetto obiettivo, la corresponsione del Premio verrà azzerata.
L’Accordo in questione ha stabilito anche, che l’importo complessivo lordo del Premio di Risultato per l’anno in corso, è fissato nella misura dei valori di seguito indicati per ciascun livello professionale, al fine di tener conto del diverso apporto professionale con cui i lavoratori interessati hanno contribuito al raggiungimento dei risultati del Gruppo e di ciascuna Società.

Livelli Importi lordi 2022 Importi lordi 2023
Q1 1.200,00 1.300,00
Q2 1.050,00 1.150,00
A 1.000,00 1.100,00
B 950,00 1.050,00
C 900,00 1.000,00
D 840,00 940,00
E 780,00 870,00
F 700,00 780,00

L’ammontare dell’emolumento, potrà poi esser destinato in tutto o in parte per scelta del lavoratore, alle forme di sistema welfare sottoelencate, dalla seconda metà del mese di maggio attraverso la piattaforma Welfare di Gruppo:
Servizi di welfare presente in piattaforma aziendale con scopo di educazione, ricreazione, istruzione ed assistenza sanitaria e sociale;
Fondo Pensione Complementare Eurofer;
Acquisto di pacchetti aggiuntivi dell’assistenza sanitaria integrativa.
Questo verrà altresì incrementato di un contributo a carico dell’Azienda in misura del 10%.
Il suddetto spetta poi ai lavoratori occupati nell’anno di riferimento del Premio nelle Società del Gruppo Fs Italiane, tenendo conto dell’incidenza delle assenze (ad eccezione delle ferie, ex festività, congedo di maternità/paternità, permessi legge n. 104/1992, quarantena, isolamento fiduciario, malattia Covid, donazione sangue, infortunio sul lavoro, permessi sindacali e per gli RLS retribuiti) consuntivate nell’anno del Premio, e non concorrenti al computo dello stesso.
In caso di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’importo spettante a ciascun dipendente verrà riconosciuto pro-quota in ragione dei mesi di servizio effettivamente prestati, con arrotondamento a mese intero della frazione superiore a 15 giorni, mentre per coloro assunti a tempo parziale verrà riproporzionato in relazione alla prestazione resa. Ed ancora, tale emolumento non compete al personale responsabile di microstruttura organizzativa che, nell’anno di riferimento, sia stato interessato dai sistemi di incentivazione individuale, ed altresì, al personale cessato dal servizio a partire dal 1° gennaio 2022, che abbia sottoscritto un verbale di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Gli importi del Premio non rifletteranno poi su alcun istituto contrattuale e di legge, e la loro corresponsione per gli anni 2022 e 2023, avverrà rispettivamente con le competenze del mese di giugno 2023 e 2024.
Da ultimo, si comunica anche, che l’importo del PdR verrà incrementato del 10% per ciascun dipendente in caso di zero eventi di malattia, e che, la Legge di Bilancio 2023 ha previsto per tale ammontare una riduzione dal 10% al 5% della tassazione Irpef per l’anno corrente.

Lavoro in somministrazione e stagionalità: criteri e possibilità

L’Ispettorato fornisce chiarimenti sulla eventualità che un’Apl possa fornire personale a tempo determinato nell’ambito delle attività stagionali (INL, nota 26 aprile 2023, n. 716).

L’INL è intervenuto in materia di somministrazione di lavoratori a tempo determinato per attività di tipo stagionale da parte di un’Agenzia per il lavoro. L’indicazione dell’Ispettorato, sollecitata dall’Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro, rammenta innanzitutto la specifica previsione di cui all’articolo 34, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, secondo il quale “in caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24”, attinenti alla disciplina del cosiddetto “stop and go“, al numero complessivo di contratti a termine e ai diritti di precedenza. 

L’INL, quindi, segnala che per quanto concerne eventuali deroghe previste in favore delle attività stagionali – e più in particolare per quanto concerne le cosiddette deroghe numeriche – le stesse devono trovare la propria fonte nell’ambito della contrattazione collettiva di riferimento, in assenza della quale trova applicazione l’articolo 31, comma 2, del citato D.Lgs. n. 81/2015 secondo il quale “salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall’articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti”. 

Peraltro, ai sensi dell’articolo 51 del  D.Lgs. n. 81/2015, anche a tali fini rilevano esclusivamente “i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”. 

Di conseguenza, è proprio il CCNL applicato dall’utilizzato a dover introdurre discipline specifiche in materia di lavoro stagionale in somministrazione. Ciò appare peraltro confermato dall’articolo 52 del CCNL indicato dall’Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro, secondo il quale: “Le Parti, nel rispetto del principio di parità di trattamento economico e normativo e con riguardo alla disciplina speciale del rapporto di lavoro a tempo determinato nelle attività stagionali e delle diverse declinazioni delle attività stagionali da parte della contrattazione collettiva, confermano che nella somministrazione di lavoro siano considerate attività stagionali ad ogni effetto di legge e di contratto quelle definite come tali dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali applicati dall’utilizzatore, oltre a quelle individuate dal DPR n. 1525/63 e s.m.i.”. 

 

 

 

Credito d’imposta per imprese gasivore: requisito dell’incremento del 30%

L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello dell’8 maggio 2023, n. 316, ha fornito chiarimenti in materia di credito d’imposta per imprese gasivore, in particolare sul requisito dell’incremento 30% in caso di contratto di fornitura a prezzo fisso.

La società istante ha sollevato dubbi riguardo alla propria ammissibilità al credito d’imposta per imprese gasivore, ponendosi il dubbio se la verifica dell’incremento di almeno il 30% debba avere a riguardo il prezzo di riferimento del gas naturale pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) e/o il prezzo effettivo del gas naturale versato dal contribuente.

 

Preliminarmente l’Agenzia delle entrate fa riferimento all’articolo 15.1 del decreto Sostegni-ter, che ha previsto un credito d’imposta in misura pari al 10% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale, acquistato ed effettivamente utilizzato nel primo trimestre 2022, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale. Al riguardo l’Agenzia sottolinea come tale contributo spetti qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

 

Tale credito d’imposta ha subito, poi, diverse proroghe:
– per il secondo trimestre 2022, con il decreto Energia, nella misura del 15%, poi rideterminata nella misura del 20% dal decreto Ucraina e nella misura del 25% dal decreto Aiuti;
– per il terzo trimestre 2022, con il decreto Aiuti-bis, nella misura del 25%;
– per i mesi di ottobre e novembre 2022, con il decreto Aiuti-ter, nella misura del 40%;
– per il mese di dicembre 2022, con il decreto Aiuti-quater, nella misura del 40%;
– per il primo trimestre 2023, con la legge di bilancio 2023, nella misura del 45%.

 

Nel caso in esame, l’Agenzia osserva come il Legislatore abbia individuato come indicatore del prezzo di riferimento del gas naturale un ammontare calcolato in base alla media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME). Sulla base di questa scelta, il calcolo dello scostamento che dimostra l’esistenza di un incremento del predetto valore non contiene alcun rinvio al costo effettivamente sostenuto dalle imprese gasivore, e deve essere operato avendo riguardo forfetariamente:
– alla media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), relativa al periodo di riferimento delle singole disposizioni agevolative;
– al (medesimo) prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

 

In conclusione, considerando che la norma sul suddetto credito d’imposta delimita in maniera puntuale i requisiti di accesso prevedendo che l’aumento del 30% debba essere calcolato sulla media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero, pubblicati dal GME, l’istante dovrà fare riferimento al criterio di confronto stabilito dalle singole disposizioni pro tempore vigenti, senza in alcun modo rilevare la circostanza che il suo specifico contratto di fornitura del gas naturale sia stato stipulato ad un prezzo fisso nel periodo di riferimento del credito qui in esame.

 

ISCRO 2023: le domande fino al 31 ottobre 2023

L’INPS comunica i termini di presentazione della domanda telematica di indennità ISCRO per l’anno 2023 (INPS, messaggio 5 maggio 2023, n. 1636).

Beneficiari dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (cosiddetta ISCRO) sono i liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni.

 

Il beneficio, come noto, è stato introdotto dalla Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) in via sperimentale per il triennio 2021-2023.

 

Già con la circolare n. 94/2021 l’INPS ha fornito le relative istruzioni amministrative e, con il messaggio in oggetto, interviene per indicare i termini iniziale e finale di presentazione della domanda relativamente all’anno 2023.

 

Pertanto, a partire dalla data dell’8 maggio è nuovamente attivo il servizio di presentazione delle domande ISCRO nel portale istituzionale dell’INPS e lo stesso rimarrà disponibile fino alla data del 31 ottobre 2023, termine ultimo per la presentazione della domanda di ISCRO per l’anno 2023.

 

La domanda deve essere trasmessa dai potenziali beneficiari dell’indennità esclusivamente in modalità telematica, accedendo al portale istituzionale con SPID di livello 2 o superiore, CIE o CNS.

In particolare, dalla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, una volta autenticati, sarà necessario selezionare la voce “Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)”. In alternativa al portale web, la prestazione ISCRO per l’anno 2023 può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato.

 

L’INPS ricorda che la domanda di indennità ISCRO per l’anno 2023 potrà essere utilmente presentata da coloro che non hanno presentato domanda per l’anno 2021 o per l’anno 2022, nonché da coloro che, pur avendo presentato domanda nelle precedenti annualità, non hanno avuto accesso alla prestazione perché l’istanza è stata respinta e/o la prestazione revocata dall’origine.

 

Nel caso di decadenza dal diritto all’indennità ISCRO riconosciuta per l’anno 2021 o per l’anno 2022, l’assicurato – pur non avendo beneficiato della prestazione per tutte le sei mensilità legislativamente previste – non può comunque accedere una seconda volta alla prestazione nel triennio di riferimento e, infatti, l’accesso al beneficio è consentito per una sola volta nel triennio 2021 – 2023 (articolo 1, comma 394, Legge n. 178/2020).

 

Ai fini della verifica dei requisiti reddituali richiesti per poter beneficiare dell’indennità in questione, in sede di presentazione della domanda per l’anno 2023 l’assicurato deve autocertificare i redditi prodotti per ciascuno degli anni di interesse, salvo che gli stessi non siano già a disposizione dell’Istituto, nel qual caso verranno presi in considerazione tali dati reddituali che saranno precaricati nel pannello di domanda.

 

 

CCNL Turismo – Catene Alberghiere: al via il negoziato per il settore dell’industria turistica

Bilateralità, welfare e aumenti salariali tra le richieste delle Parti Sociali

E’ ripreso il 2 maggio 2023 il confronto tra Federturismo Aica Confindustria e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil per il rinnovo del contratto dell’Industria Turistica. Le OO.SS. hanno ribadito nell’incontro i contenuti della piattaforma già presentata nel 2017, in vista della scadenza del contratto avvenuta nel dicembre 2018. 
Le Parti Sociali, consapevoli dell’eccessivo allungamento dei tempi del confronto dovuto alla pandemia da Covid-19, hanno espresso la necessità di delineare un percorso di rinnovo con tempi certi e più rapidi al fine di giungere alla sottoscrizione di un nuovo accordo. 
La controparte datoriale ha sottolineato l’opportunità di delineare un percorso di rinnovo volto al rafforzamento del sistema delle relazioni industriali e al superamento di alcune criticità legate soprattutto al tema della bilateralità e del welfare contrattuale. Da parte delle OO.SS. la priorità è stata invece evidenziata sui temi salariali.
Durante il confronto Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno ribadito la necessità di ricevere risposte concrete rispetto alle aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori del settore, sia in termini salariali, che per quanto riguarda gli altri temi già ricompresi nella piattaforma unitaria, quali appalti e terziarizzazioni, formazione, riconoscimento della professionalità, diritti individuali e politiche di genere.
In conclusione Federturismo e Aica hanno evidenziato la volontà di proseguire il negoziato, condividendo l’impostazione di approfondire tali tematiche attraverso un confronto dapprima di natura tecnico, per approdare solo successivamente ad un confronto politico da realizzarsi in plenaria. 
Il negoziato proseguirà nel mese di giugno, con un approfondimento su relazioni industriali e contrattazione di secondo livello.