CCNL Alimentari – Piccola Industria: con giugno nuovi minimi retributivi

Aumento medio dei minimi tabellari per il personale qualificato di settore

L’Ipotesi di Accordo sottoscritta in data 12 luglio 2021, tra Unionalimentari (Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Alimentare), Fai-Cisl, Flai-Cigl e Uila-Uil, con decorrenza dal 1° luglio 2020 al 31 ottobre 2024, per il rinnovo delle parti normative ed economiche del CCNL scaduto il 3 giugno 2020, ed applicato alle Aziende industriali produttrici e trasformatrici di alimenti destinati all’uomo o alla specie animale quali: l’industria delle conserve animali, dolciaria, lattiero-casearia, le imprese consortili produttrici di alimenti zootecnici, l’industria dei vini, dei liquori, delle acque e bevande gassate, delle acque minerali e bibite in acqua minerale, nonché delle produzioni e sottoproduzioni affini e derivate della produzione di spiriti, degli alcoli in genere e delle acquaviti, birra e del malto, dei prodotti alimentari vegetali conservati, risiera, le industrie alimentari varie (estratti alimentari, brodi, preparati per brodo, minestre e prodotti affini, alimenti dietetici e della prima infanzia, torrefazione del caffè, succedanei del caffè, preparazioni alimentari varie, alimenti disidratati, prodotti surgelati), della macinazione e pastificazione, della panificazione, dei prodotti da forno, delle conserve ittiche, dello zucchero, dell’alcol e del lievito, della macellazione e lavorazione delle carni, della produzione di pasti destinati a collettività, ivi comprese le mense aziendali ed interaziendali, prevede, dal 1° giugno 2023 per il personale qualificato, un aumento medio a regime dei minimi tabellari come di seguito riportati.

Livello Minimo
Quadro 2.582,10
1 2.482,10
2 2.158,33
3 1.780,65
4 1.564,82
5 1.402,93
6 1.294,99
7 1.187,09
8 1.079,18

CIPL Edilizia Industria – Latina: definito l’EVR 2023

Dal 1°gennaio al 31 dicembre 2023 la misura dell’EVR è pari al 4% dei minimi in vigore al 13 maggio 2022

L’8 marzo 2023 si sono incontrate Ance Latina e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil al fine di verificare gli indicatori territoriali e la conseguente determinazione a livello provinciale della percentuale dell’EVR.
La verifica degli indicatori è stata effettuata raffrontando il triennio 2022/2021/2020 sul triennio 2021/2020/2019 e i quattro indicatori sono risultati positivi e pertanto per il periodo dal 1°gennaio al 31 dicembre 2023 la misura dell’E.V.R., stabilita a livello provinciale nel territorio di Latina corrisponde al 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 13 maggio 2022.
Di seguito gli importi.

IMPIEGATI
Livello  Importi mensili
7°livello 75,79 euro
6°livello 68,21 euro
5°livello 56,84 euro
4°livello 53,05 euro
3°livello 49,26 euro
2°livello 44,34 euro
1°livello 37,89 euro 
OPERAI DI PRODUZIONE 
Livello Importi orari
4° livello 0,31 euro
3°livello 0,28 euro
2°livello 0,26 euro
1°livello 0,22 euro
OPERAI DISCONTINUI 
Livello Importi orari
Guardiani senza alloggio  0,20 euro
Guardiani con alloggio  0,18 euro 

Ex Fondo trasporti pubblici: le nuove modalità di comunicazione delle competenze accessorie

Fornite le indicazioni e i termini per la procedura da parte delle aziende (INPS, messaggio 8 maggio 2023, n. 1656).

L’INPS ha reso note le nuove modalità di comunicazione che le aziende dovranno seguire per indicare all’Istituto le competenze accessorie relative all’ex Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Infatti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 414/1996, la retribuzione da utilizzare per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel soppresso Fondo sopra citato fino al 31 dicembre 1995 è determinata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, in base alla normativa vigente presso il Fondo stesso.

In particolare, le competenze accessorie della retribuzione devono essere ricomprese nella retribuzione pensionabile qualora abbiano le caratteristiche di spettare con continuità, di essere determinate in misura fissa, anche eventualmente in percentuale della retribuzione, di essere previste per tutti gli appartenenti a una stessa qualifica e di trovare la loro disciplina in accordi nazionali o aziendali o regionali (articolo 5, comma 1, lettera d), Legge n. 889/1971).

Inoltre, ai sensi dell’articolo 17 della menzionata legge n. 889/1971, le competenze accessorie da includere nella retribuzione pensionabile sono quelle effettivamente percepite negli ultimi 12 mesi di servizio, sino a un massimo del 40% di quelle complessivamente percepite dall’agente e assoggettate a contributo negli ultimi 36 mesi di servizio.

Le nuove modalità di comunicazione

L’articolo 10, quarto comma, della Legge n. 889/1971 prevede che entro il 30 giugno dello stesso anno successivo a quello di corresponsione degli emolumenti le aziende debbano trasmettere con modalità telematiche all’INPS l’elenco degli elementi accessori corrisposti al personale dipendente, solo se di nuova istituzione o modificati rispetto a quelli già portati a conoscenza dell’Istituto medesimo.

A questo riguardo, a parziale modifica di quanto indicato nella circolare n. 2/2012, l’Istituto segnala che le aziende interessate, dalla data di pubblicazione del messaggio in commento (ovvero l’8 maggio 2023), devono inoltrare tali comunicazioni, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: dc.pensioni@postacert.inps.gov.it, ovviamente entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di erogazione dei relativi emolumenti.

L’INPS, poi, accerterà la rilevanza ai fini pensionistici dei suddetti compensi e trasmetterà le relative valutazioni, entro il termine di 6 mesi dalla ricezione dell’elenco all’Azienda interessata. Le valutazioni in questione saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato dall’azienda per la relativa comunicazione, nonché alla Struttura territoriale INPS presso cui l’azienda interessata versa i contributi.

Diventa Legge il decreto sui flussi di ingresso dei lavoratori stranieri

Pubblicata sulla G.U. del 5 maggio 2023 la Legge di conversione, con modifiche, del D.L. n. 20/2023 recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare (Legge 5 maggio 2023, n. 50).

E’ entrata in vigore dal 6 maggio 2023 la Legge n. 50/2023 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 20/2023 sui flussi di ingresso dei lavoratori stranieri e il contrasto al fenomeno dell’immigrazione irregolare.

 

Per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il nuovo comma 2 dell’articolo 1 del D.L. n. 20/2023, stabilisce che “Ai fini della predisposizione dello schema di decreto di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri sente i Ministri competenti per materia, gli iscritti al registro di cui all’articolo 42, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonchè il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. Il predetto decreto è adottato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il decreto è comunque adottato».

 

Ai sensi del comma 5 bis dell’articolo 1, introdotto in sede di conversione, possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito. Inoltre, al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, e secondo le procedure di cui agli articoli 22 e 24 del decreto, in quanto compatibili, possono essere autorizzati l’ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio.

 

In via transitoria, per gli anni 2023 e 2024, è consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alle loro articolazioni territoriali o di categoria di concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell’immigrazione iscritti al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi di origine. A completamento del corso di formazione, previa verifica e attestazione da parte dei predetti enti, i lavoratori possono fare ingresso in Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell’articolo 27, entro tre mesi dalla conclusione del corso.

 

Viene inserito il nuovo articolo 4 bis contenente disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati, prevedendosi che il permesso di soggiorno di cui al comma 1 dell’art. 32 di cui al testo unico del D.Lgs. n. 286/1998, può essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo previo accertamento dell’effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33 del citato testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Sono adottate misure per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera, è prevista l’attivazione di una postazione medicalizzata del 118 presso l’isola di Lampedusa. 

 

Si segnalano, inoltre, disposizioni in materia di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale

 

CCNL Igiene ambientale (Conflavoro – Confsal): erogata l’Una Tantum

L’emolumento viene versato in busta paga ai lavoratori del Settore 

Sulla base di quanto stabilito nel CCNL Igiene ambientale (Conflavoro – Confsal), ai lavoratori che operano nel Settore viene riconosciuta l’erogazione di un importo lordo a titolo di Una Tantum. Nella fattispecie, l’emolumento spetta ai dipendenti che operano nel campo di:
– nettezza urbana: trasporto dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria, espurgo pozzi neri, lavaggio cassonetti, spazzamento, raccolta anche differenziata, raccolta differenziata porta a porta e raccolta ingombranti;
– impianti per il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria con o senza recupero energetico;
– impianti per la potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione delle acque con o senza recupero energetico;
– impianti di produzione di calore ed energia elettrica;
– i servizi di supporto a quelli ambientali, quali quelli di officina/manutenzione e quelli dei settori tecnici-amministrativi;
– derattizzazione; disinfestazione; disinfezione; demuscazione; diserbo chimico; cura e manutenzione verde pubblico; pubbliche affissioni; de affissioni; cancellazione scritte; manutenzione ed espurgo pozzetti stradali; pozzetti stradali; manutenzione strade/segnaletica/semafori; servizi funerari e cimiteriali; illuminazione pubblica; impianti sportivi; piscine;
– aziende stagionali.
L’Una Tantum viene corrisposta pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata nel periodo luglio 2022-febbraio 2023. L’emolumento viene corrisposto pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata nel periodo luglio 2022-febbraio 2023. Ai fini dell’anzianità non vengono conteggiati i periodi di servizio militare, le aspettative non retribuite, e tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione.
All’interno del computo rientrano, invece, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di  di sospensione
e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto.
Per quanto riguarda gli assunti a tempo parziale, le somme relative all’Una Tantum spettano con criteri di proporzionalità; mentre, agli apprendisti viene considerato il livello d’inquadramento al momento della loro erogazione. L’indennità Una Tantum non è utile ai fini del computo di Istituti contrattuali o Tfr.
Di seguito, le tabelle con gli importi.

Personale neo assunto o in caso di passaggio ad un livello superiore 
Livello  Una Tantum 
7 123,45
6 93,05
5 86,80
4 77,15
3 78,50
2 64,80
1 52,80
1J 46,90

 

 

 

 

 

 

 

 

Personale dopo 5 anni di effettivo servizio 
Livello  Una Tantum 
Q 144,40
8 117,20
7 119,80
6 107,55
5 88,60
4 84,10
3 79,95
2 80,35
1 63,95