Ebipro: rimborso contributi per la formazione

Dal 20 aprile è possibile inviare le domande per ottenere l’indennizzo 

L’Ente Bilaterale Nazionale per gli Studi Professionali, in collaborazione con Andi, ha disposto il rimborso di parte della formazione dei Professionisti e dei loro collaboratori, principalmente per quel che riguarda i corsi dedicati alla tutela e alla sicurezza sul lavoro.
Nella fattispecie, è possibile richiedere il rimborso per:
– nuovo corso Fad di Formazione sulla Sicurezza Laser (6 crediti Ecm), dal 20 aprile;
– corso Fad del Nuovo Documento di Valutazione dei Rischi (12 crediti Ecm).
In entrambi i casi, il rimborso è nella misura del 60% (Iva esclusa,  in caso di adesione alla bilateralità di settore (Cadiprof ed Ebipro), e del 100% (Iva esclusa) in caso di adesione alla bilateralità di settore e al Fondoprofessioni.
Nella richiesta di rimborso vanno indicati necessariamente i nomi dei corsi Fad o in presenza:
– Fad, il Nuovo Documento di Valutazione dei Rischi (Dvr);
– Fad, Corso di Formazione sulla Sicurezza Laser;
– Corso in presenza “Guida alla compilazione del Dvr”. 

Fondo Sanilog: entro il 16 maggio versamento della seconda rata

Prevista la seconda rata semestrale di contribuzione dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 per tutti i dipendenti in forza al 30 aprile 2023 

Il Fondo Sanilog, Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa a favore dei dipendenti delle aziende che applicano il CCNL Trasporto merci – Artigianato, ha stabilito che entro il 16 maggio le aziende dovranno versare la II rata semestrale di contribuzione per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, pari a 75,00 euro per ogni dipendente assunto a tempo indeterminato in forza al 30 aprile 2023, compresi gli apprendisti.
Al fine di riscontrare la correttezza dell’elenco della forza lavoro e conoscere l’importo totale del versamento ovvero effettuare la registrazione di eventuali nuove assunzioni o cessazioni, le aziende potranno accedere alla propria area riservata dal 2 al 16 maggio 2023.
Il ritardato pagamento del contributo da parte dell’azienda comporterà la sospensione della copertura per i dipendenti dal 1° luglio 2023 e la successiva comunicazione dell’omissione contributiva agli stessi tramite posta ordinaria. In caso di omissione contributiva l’azienda ha una responsabilità
diretta nei confronti dei propri dipendenti.
In caso di cessazione dell’attività lavorativa del lavoratore, la copertura sarà comunque erogata fino alla fine del semestre pagato e il datore di lavoro potrà trattenere la quota di contributi versati per i mesi successivi alla cessazione.

Precompilata 2023: istruzioni, termini e novità

L’Agenzia delle entrate, con comunicato del 18 aprile 2023, ha comunicato la disponibilità online della precompilata dal 2 maggio, i termini e modalità d’invio e la possibilità di delegare una persona di fiducia online o in videocall.

L’Agenzia delle entrate ha comunicato che dal pomeriggio di martedì 2 maggio 2023 saranno messe a disposizione del contribuente per essere consultate, le dichiarazioni dei redditi già compilate cosicché a partire da giovedì 11 maggio sia possibile accettare, modificare e inviare il 730 e il modello Redditi.

Per agevolare i contribuenti, le dichiarazioni quest’anno sono state rese ancora più semplici da utilizzare. E’ stata infatti prevista la possibilità, a partire dal prossimo 20 aprile, di delegare una persona di fiducia sia online che in videocall.

In base ai dati trasmessi all’Agenzia: oltre un miliardo (l’80% del totale) sono relativi a spese sanitarie, a seguire, premi assicurativi (99 milioni), certificazioni uniche di lavoratori dipendenti e autonomi (73 milioni), bonifici per ristrutturazioni (11 milioni), dati relativi agli interessi passivi sui mutui (8,5 milioni) e spese scolastiche (6,5 milioni). A riguardo, l’Agenzia informa che da quest’anno saranno utilizzati nuovi dati: corsi post-diploma presso istituti statali di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, spese per canoni di locazione, spese di intermediazione per l’acquisto di immobili adibiti a prima casa. Queste nuove informazioni si vanno ad aggiungere a quelle già presenti negli anni scorsi, come ad esempio i contributi previdenziali e assistenziali, quelli versati per i lavoratori domestici, le spese universitarie, per gli asili nido, le spese per gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico.

La stagione dichiarativa si differenzia nel termine di chiusura a seconda della scelta del modello:

– se si sceglie l’invio del modello 730 direttamente tramite l’applicazione web, il termine scadrà il 2 ottobre 2023;

– se si sceglie l’invio del modello Redditi precompilato, il termine scadrà  il 30 novembre 2023.

 

Inoltre, l’Agenzia ha reso nota la firma di due distinti provvedimenti riguardo alle modalità di accesso e alle deleghe.

In merito alla possibilità di richiedere via web o in videocall la delega per le persone di fiducia, l’Agenzia ha chiarito la possibilità dal 20 aprile di accedere all’area riservata sul sito istituzionale per autorizzare un familiare o una persona di fiducia a gestire la propria dichiarazione precompilata (visualizzarla, accettarla o modificarla, inviarla) e a utilizzare gli altri servizi online nel proprio interesse. In alternativa, è stato previsto di poter autorizzare la persona di fiducia tramite una videochiamata con un funzionario delle Entrate. Queste due nuove modalità sono state aggiunte a quelle già attive dallo scorso anno:

– l’invio di una PEC;

– la presentazione della richiesta presso un qualunque ufficio dell’Agenzia.

Altre due novità introdotte riguardano la possibilità di invio della domanda direttamente dalla casella PEC della persona di fiducia delegata (non solo quindi da quella del delegante) e l’estensione della durata della delega fino a 3 annualità, su richiesta del contribuente.

L’Agenzia ha inoltre fornito le istruzioni relative alle modalità di accesso alla precompilata, entrando nell’apposita area riservata tramite Spid, Carta d’identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS).

Ha chiarito infine l’Agenzia che, in linea generale, il 730 precompilato è predisposto per i contribuenti che hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati.

CCNL Scuole materne (Fism): prima tranche dell’Una Tantum a maggio

A tutto il personale in forza al 1° settembre 2022 con la retribuzione di maggio verrà erogato il 50% dell’importo totale pari a 188,50 euro

Il Verbale di Accordo del 30 giugno 2022 sottoscritto da Fism-Federazione Italiana Scuole Materne e Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola-Rua, Snals-Confsal ed applicabile al personale occupato nei servizi dell’infanzia e della prima infanzia delle scuole e degli enti aderenti e/o rappresentati dalla Fism ha previsto per tutti i dipendenti  in forza al 1° settembre 2022 una somma a titolo di Una Tantum pari a 188,50 euro.
Tale somma è dovuta a copertura dei periodi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, così suddivisa:
– periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020: 104,00 euro
– periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021: 84,50 euro.
 Verrà corrisposta per il 50% con la retribuzione del mese di maggio ed il restante 50% con la retribuzione del mese di settembre e sarà proporzionata in base all’orario stabilito dal contratto individuale di lavoro.

 

Impianti audiovisivi e strumenti di controllo a distanza dei lavoratori, indicazioni per le autorizzazioni

L’INL fornisce indicazioni operative per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi nel caso in cui manchi l’accordo collettivo con le RSA e/o RSU per l’installazione degli impianti audiovisivi o di altri strumenti di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori (INL, nota 14 aprile 2023, n. 2572).

Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali: lo stabilisce l’articolo 4, comma 1, della Legge n. 300/1970 nell’ambito delle disposizioni che tutelano, tra l’altro, la libertà e dignità dei lavoratori. Sempre il medesimo comma citato, prevede che, in mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

 

L’INL, nella nota in oggetto, ribadendo che l’accordo con le rappresentanze aziendali costituisce il percorso prioritario previsto dal Legislatore, ricorda che, conseguentemente, l’eventuale procedura autorizzatoria è condizionata alla dimostrazione dell’assenza della RSA/RSU, ovvero del mancato accordo con esse.

 

La carenza di codeterminazione (accordo) tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali aziendali o del successivo provvedimento autorizzativo (se l’accordo non è raggiunto o in assenza della RSA/RSU) non possono essere supplite nemmeno dall’eventuale consenso, seppur informato, dei singoli lavoratori, restando in quest’ultimo caso l’istallazione illegittima e penalmente sanzionata.

 

Le imprese con più unità produttive ubicate nell’ambito di competenza della medesima sede territoriale dell’INL – in caso di mancato accordo con la RSA/RSU o in assenza delle rappresentanze sindacali – in presenza di medesime ragioni legittimanti e avuto riguardo allo stesso sistema, possono presentare una sola istanza di autorizzazione all’ispettorato territorialmente competente il quale, previa verifica delle condizioni formali e sostanziali previste, emanerà un unico provvedimento valido per tutte le unità produttive interessate dall’istanza medesima.

 

Le imprese con unità produttive ubicate in diverse province, in alternativa alla stipulazione di singoli accordi con le RSA/RSU, possono stipulare un unico accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancato accordo o in assenza della RSA/RSU, potranno presentare istanza di autorizzazione alle singole sedi territoriali dell’INL o, in alternativa, alla sede centrale.

 

Con particolare riguardo ai sistemi di geo localizzazione, l’INL sottolinea la necessità di contemperare le finalità di sicurezza del lavoro, della tutela del patrimonio aziendale e della più efficiente organizzazione dell’attività produttiva, con la tutela dei diritti e delle libertà dei lavoratori, anche alla luce della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

 

Infatti i suddetti sistemi consentono la raccolta e l’elaborazione di dati di varia natura in modo tale da permettere una verifica continua e puntuale, anche a posteriori, della localizzazione dei mezzi (o comunque dei dispositivi) e del loro tracciamento e, quindi, direttamente o indirettamente, anche del lavoratore che li utilizza.

 

Il Garante per la protezione dei dati personali, intervenendo più volte sull’argomento, ha precisato che i dati raccolti e trattati devono essere limitati a quelli strettamente necessari per il perseguimento delle finalità prestabilite e attinenti alle esigenze organizzative e produttive, di sicurezza sul lavoro o di tutela del patrimonio aziendale, che costituiscono i presupposti di liceità di cui all’articolo 4 della Legge n. 300/1970. Di conseguenza, l’accesso ai dati da parte del datore di lavoro dovrà avvenire solo ed esclusivamente in funzione delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento autorizzativo, con la conseguenza che ogni diverso trattamento non consentito dei dati non rende utilizzabili le informazioni raccolte ai fini connessi al rapporto di lavoro.

 

Sulla base di quanto sopra evidenziato, gli Uffici devono valutare attentamente le ragioni legittimanti l’installazione dei sistemi di geo localizzazione, verificando che la tipologia dei dati raccolti ed il loro effettivo trattamento siano correlati alle esigenze dichiarate e rispettosi dei principi sopra richiamati. 

 

Considerato che il provvedimento autorizzativo viene rilasciato in relazione allo “strumento” di geolocalizzazione in sé, in costanza delle ragioni legittimanti, l’INL ritiene che non sia necessario richiedere l’elenco delle targhe dei veicoli su cui verrà installato l’impianto.

 

Alle prestazioni lavorative sviluppate tramite piattaforme digitali si applica la disciplina antidiscriminatoria e quella a tutela della libertà e dignità del lavoratore previste per i lavoratori subordinati e anche per gli autonomi.

 

Le garanzie sancite dal citato articolo 4 (procedura concertativa o autorizzatoria) si applicano anche all’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso le strutture scolastiche ovvero socio sanitarie e socio assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nonchè ai sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso installati nelle sale da gioco dai soggetti concessionari o autorizzati ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse.