Correzione e ricostituzione degli atti dello stato civile

Ampliati i poteri degli ufficiali dello stato civile in materia di correzione degli atti dello stato civile e della ricostituzione di quelli distrutti o smarriti a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 149/2022 (Ministero dell’interno, circolare 1 marzo 2023, n. 22).

L’ufficiale dello stato civile, su istanza di chiunque vi abbia interesse, può procedere alla correzione degli atti formati, quando emerge la discordanza tra le indicazioni in essi riportate e quelle risultanti da altri documenti rilasciati dalle autorità competenti.

 

E’ una delle novità introdotte dall’art. 25 del D.Lgs. n. 149/2022 che ha integrato il regolamento dello stato civile e, nello specifico, la disciplina vigente delle correzioni degli atti dello stato civile e della ricostituzione di quelli distrutti o smarriti, intervenendo con modifiche sugli artt. 95,98 e 99 del D.P.R. n. 396/2000.

 

Pertanto, in un’ottica di semplificazione delle procedure, è consentito all’ufficiale dello stato civile di intervenire in tutti quei casi in cui, rilevata una discordanza tra le indicazioni riportate nell’atto e quelle riscontrate in altri documenti, egli disponga di sufficiente ed idonea documentazione rilasciata dall’autorità competente che ne giustifichi la correzione.

 

La correzione deve essere effettuata su un atto già formato, ossia completato con la firma dell’ufficiale dello stato civile, nell’ipotesi in cui la discordanza emersa si riferisca al momento della redazione dell’atto da correggere e non derivi da eventuali modifiche della situazione di fatto intervenute in data successiva.

 

In particolare, si specifica che la correzione non può riguardare “i diritti di status derivanti dall’atto stesso o da esso evidenziati”, dovendosi, invece, in tali casi, far ricorso alla procedura di rettificazione ex art. 95 del menzionato D.P.R. n. 396/2000.

 

Una volta riscontrata senza ombra di dubbio la discrepanza e individuato con certezza il dato corretto, l’ufficiale dello stato civile potrà procedere a effettuare la correzione mediante annotazione e a darne comunicazione al Prefetto, al Procuratore della Repubblica e agli interessati.

 

L’ufficiale dello stato civile, ai sensi del nuovo comma 2 bis, aggiunto all’art. 98 del regolamento dello stato civile, può anche procedere alla ricostituzione di un atto distrutto o smarrito ove disponga di sufficiente e idonea documentazione riguardante la formazione e i contenuti essenziali dell’atto mentre, in assenza di siffatti presupposti, la ricostituzione degli atti permane nella competenza del tribunale.

 

Anche in questo caso, la richiesta di ricostituzione dell’atto può provenire da qualunque interessato o dal Procuratore della Repubblica e deve essere inoltrata all’ufficiale dello stato civile del comune ove si trovava l’atto andato distrutto o smarrito.

 

Sia avverso i provvedimenti di correzione che avverso quelli di ricostituzione degli atti dello stato civile è possibile proporre ricorso in opposizione entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso innanzi al tribunale che decide in camera di consiglio con decreto immediatamente efficace

Registrazione telematica dei contratti preliminari di compravendita con modello RAP

 

Approvati i moduli aggiuntivi C1 e D1 del modello “RAP – Registrazione di atto privato”  unitamente alle relative istruzioni da utilizzare da parte dei contribuenti e degli intermediari per la richiesta di registrazione in via telematica dei contratti preliminari di compravendita (Agenzia delle entrate, provvedimento n. 56766/2023).

 

Con il provvedimento n. 56766 del 1° marzo 2023, accompagnato dalle relative istruzioni di compilazione, l’Agenzia delle entrate ha esteso l’utilizzo della registrazione online al contratto preliminare di compravendita, arricchendo il modello RAP di due nuovi moduli aggiuntivi C1 e D1 e relative istruzioni. Con successivi provvedimenti l’utilizzo del modello RAP sarà progressivamente esteso alla registrazione di tutti gli atti privati, tramite l’approvazione di specifiche parti dedicate alle diverse tipologie di atti.

I nuovi moduli:

  • quadro C1 “Negozio – Preliminare di vendita”, nel quale vanno indicate le informazioni relative al contratto preliminare per cui si richiede la registrazione;
  • quadro D1 “Dati degli immobili”, contenente i dati degli immobili qualora siano oggetto del contratto.

Il modello RAP con tutti i suoi moduli è scaricabile gratuitamente dal sito dall’Agenzia e stampabile nel rispetto delle caratteristiche tecniche richieste.

La modalità di presentazione prevista è quella telematica, mediante apposita procedura web integrata resa disponibile nell’area riservata del sito istituzionale, utilizzabile dal 7 marzo 2023. Solo per i soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti la presentazione del modello RAP può essere effettuata anche in formato cartaceo unitamente all’atto da registrare presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate.

Documenti da allegare in un unico file al modello RAP, in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b):

  • copia dell’atto da registrare, sottoscritto dalle parti, redatto in modo che gli elementi essenziali siano leggibili tramite procedure automatizzate (ad esempio in formato elettronico o dattiloscritto);
  • copia di eventuali documenti allegati all’atto da registrare (ad esempio scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni).

Fondo Fasdac: da marzo ulteriori moduli dedicati alla prevenzione

Introdotti 2 moduli dedicati alla prevenzione oncologica della cute ed alla prevenzione delle malattie respiratorie

Il Fondo di Assistenza Sanitaria Dirigenti Aziende Commerciali (Fasdac), per i dirigenti delle aziende commerciali, di trasporto e spedizione, dei magazzini generali, degli alberghi e delle agenzie marittime, ha rinnovato il nuovo biennio di prevenzione a partire dal 1° gennaio 2023, confermando i 7 moduli già presenti, strutturati su due differenti livelli di approfondimento, a cui si può accedere sulla base dell’età e del sesso. 
A partire dal mese di marzo 2023 sono stati introdotti ulteriori 2 moduli dedicati alla prevenzione oncologica della cute ed alla prevenzione delle malattie respiratorie. Viene inoltre inserito nel modulo della prevenzione di base un ulteriore esame di laboratorio: la creatininemia.
I programmi di prevenzione sono biennali e destinati, con la sola esclusione dei familiari, a tutti i dirigenti Fasdac indipendentemente dallo stato di iscrizione e variano in base all’età e al sesso.
Al momento della fruizione dei moduli occorre rientrare nella categoria degli aventi diritto ed essere in regola con i versamenti contributivi.

Dichiarazione “Redditi 2023–PF”: online il modello

Con il provvedimento n. 555597 del 28 febbraio 2023 il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha approvato il modello di dichiarazione “REDDITI 2023-PF”, con le relative istruzioni e specifiche tecniche di trasmissione in via telematica dei dati, da presentare da parte delle persone fisiche nell’anno 2023 con riferimento al periodo d’imposta 2022. 

Il modello è composto dal:

  • “Fascicolo 1”, contenente il frontespizio, il prospetto dei familiari a carico ed i quadri RA, RB, RC, CR, RP, LC, RN, RV, DI, RX;
    “Fascicolo 2”, riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RH, RL, RM, RT; il quadro RW, concernente il monitoraggio per gli investimenti all’estero e il calcolo delle relative imposte; il quadro RR, concernente la determinazione dei contributi previdenziali; il quadro AC, relativo alla comunicazione degli amministratori dei condomini; la guida alla compilazione del modello “REDDITI 2023-PF” per i soggetti non residenti;
    “Fascicolo 3”, riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RE, RF, RG, LM, RD, RS, RQ, RU, FC, CE, NR, ed infine, il quadro TR.
  • I modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito provvedimento. 

Approvata anche la scheda da utilizzare, ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, quarto comma, lettera c), del DPR 29 settembre 1973, n. 600. 

Il modello di dichiarazione è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico e può essere utilizzato e stampato prelevandolo dal sito internet dell’Agenzia, prestando attenzione in fase di stampa alle caratteristiche tecniche indicate.

Indicazione degli importi e modalità di trasmissione dei dati:

  • gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite;
  • permane l’obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica  di rilasciare al contribuente la dichiarazione su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato da provvedimento;
  • i contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione possono trasmettere la scheda ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille direttamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate oppure consegnano la stessa scheda ad un ufficio di Poste;
  • per la presentazione agli uffici postali, la dichiarazione va inserita in una busta avente le caratteristiche di cui all’Allegato B al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 34746/2008, con l’obbligo da parte degli uffici postali di rilasciare una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata.

I soggetti incaricati (art. 3, co. 3, DPR 22 luglio 1998, n. 322) nel rispetto delle disposizioni per la tutela della riservatezza, inviano i dati entro i seguenti termini:

– entro il 31 luglio 2023, per le schede ricevute entro il 15 luglio 2023;
– entro il 30 novembre 2023, per le schede ricevute dal 16 luglio 2023 fino al termine di presentazione telematica del modello REDDITI Persone Fisiche 2023.

 

 

CIPL Edilizia Industria – Torino: proroga dei trattamenti fino al 31 marzo 

Al fine di favorire la conclusione delle trattative per il rinnovo del contratto le Parti sociali hanno concordato la proroga dei trattamenti e delle prestazioni 

Ance Torino e Feneal-Uil Piemonte, Filca-Cisl Torino, Fillea-Cgil Torino, al fine di favorire la conclusione delle trattative per il rinnovo del contratto, hanno concordato di mantenere tutti gli istituti regolati dal precedente contratto del 20 aprile 2021 fino al 31 marzo 2023, ossia:
– carenza malattia;
– indennità mensa e trasporto;
– diaria trasferta operai;
– premialità retroattiva alle imprese che hanno applicato regolarmente l’istituto EVR 2022, nella misura dello 0,85% del contributo O.M.
Le Parti sociali hanno altresì autorizzato la Cassa Edile di Mutualità e assistenza della provincia di Torino a mantenere, a decorrere dal 1° ottobre 2022, tutte le prestazioni e le convenzioni fino al 31 marzo.
Allo scopo, tenuto conto dell’esaurimento della riserva APEO, la riduzione contributiva complessiva a beneficio di tutte le imprese edili in regola con i versamenti Cassa Edile che, nella compilazione mensile del MUT hanno comunicato di avere ottemperato a quanto stabilito dal CCNL e dal contratto integrativo territoriale ai fini del pagamento dell’elemento variabile della retribuzione (EVR) per il 2022, sarà pari allo 0,85% ed applicata, a decorrere da ottobre 2022 e fino al 31 marzo 2023 all’aliquota Oneri Mutualizzati.
In virtù della consistenza della riserva 0,45% al 30 settembre 2021 a bilancio Cassa Edile e del positivo andamento di tale gestione anche per l’esercizio 21/22, le Parti si sono impegnate inoltre a destinare parte di tale riserva a prestazioni a beneficio dei lavoratori da erogarsi entro il 31 marzo 2023. La determinazione di queste prestazioni e dell’EVR 2023 avverrà in un prossimo incontro sindacale.