CCNL Enti Lirici: resoconto del Coordinamento Nazionale dei Corpi di Ballo

Incontro tra le sigle sindacali, i delegati dei territori e i numerosi tersicorei stabili e precari

Il 17 febbraio 2025 è avvenuto il confronto tra Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fials-Cisal, i delegati ed i tersicorei al fine di approfondire le problematiche del settore in merito al futuro del comparto danza nelle Fondazioni Lirico Sinfoniche. 
E’ stata evidenziata la necessità di un intervento istituzionale volto a potenziare il numero degli attuali corpi di ballo, partendo dalla ricostituzione qualora siano stati chiusi, all’interno delle dotazioni organiche delle fondazioni, alla pari degli altri settori produttivi. 
E’ stato inoltre richiesto un intervento di revisione e rafforzamento delle dotazioni organiche delle compagnie esistenti, al fine di raggiungere un numero di danzatori consono all’attività di balletto del repertorio classico e per la partecipazione alle produzioni operistiche.
Pertanto, il coordinamento si è dichiarato pronto all’attivazione di manifestazioni ed eventi che coinvolgano i tersicorei dei vari corpi di ballo italiani, finalizzati all’evidenza della valorizzazione del patrimonio artistico nazionale della Danza. 
Proseguirà il confronto tra le organizzazioni sindacali, le istituzioni e le direzioni delle Fondazioni lirico sinfoniche, con l’obiettivo di poter dare seguito concreto e costruttivo ad un futuro stabile e di qualità del settore del balletto classico, in modo che le alte professionalità che escono dalle prestigiose scuole di danza possano avere garanzie di maggiori possibilità di collocazione nelle compagnie di balletto nel nostro Paese. 

CCNL Legno e Arredamento Artigianato: siglato verbale integrativo

Le Parti Sociali hanno definito i nuovi importi degli scatti di anzianità con decorrenza 1° gennaio 2025

Il giorno 17 febbraio 2025 le Associazioni datoriali e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno sottoscritto un verbale integrativo dell’ipotesi di accordo del CCNL Area Legno-Lapidei del 5 marzo 2024 in materia di scatti di anzianità.
Per il settore Legno, Arredamento, Mobili, l’art. 45 è stato aggiornato con la previsione secondo cui tutti i lavoratori, hanno diritto, per ogni biennio di anzianità prestato presso la stessa azienda, alla maturazione, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, di un massimo di 5 aumenti periodici di anzianità biennali deindicizzati e in cifra fissa. Dal 1° gennaio 2025 gli importi saranno i seguenti.

Livelli Importo
AS 20,494
A 18,944
B 16,879
CS 16,181
C 15,329
D 14,296
E 13,522

Per quanto riguarda la categoria F non sono previsti scatti in quanto la stessa è transitoria. Ai lavoratori che hanno raggiunto il numero massimo di scatti previsti alla data del 31 dicembre 2024 verrà riconosciuto esclusivamente un aumento di 5,00 euro sull’ultimo dei 5 scatti maturati nel corso del precedente regime. Il lavoratore che alla data del 31 dicembre 2024 aveva in corso la maturazione di uno scatto in base al precedente regime, qualora termini il biennio di maturazione a partire dal 1° gennaio 2025 avrà diritto allo scatto secondo il nuovo importo. 
Per il Settore Escavazione e Lavorazione di materiali Lapidei, l’art. 45 bis è stato aggiornato con la previsione secondo cui i lavoratori, compresi quelli in forza alla data di stipula del contratto, hanno diritto a maturare 5 aumenti periodici di anzianità. Di seguito gli importi a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Livelli Importo
17,39
16,36
14,30
13,26
12,75
12,23
11,20

Resta inteso che, per gli scatti maturati fino al 31 dicembre 2024, continuano ad applicarsi gli importi previsti dal precedente regime. In caso di passaggio di categoria si fa riferimento a quanto previsto nel comma 5 del presente articolo. Ai lavoratori che hanno raggiunto il numero massimo di scatti previsti alla data del 31 dicembre 2024 verrà riconosciuto esclusivamente un aumento di 5,00 euro sull’ultimo dei 5 scatti maturati nel corso del precedente regime. Il lavoratore che alla data del 31 dicembre 2024 aveva in corso la maturazione di uno scatto in base al precedente regime, qualora termini il biennio di maturazione a partire dal 1° gennaio 2025 avrà diritto allo scatto secondo il nuovo importo. 

CCNL Sanità: i chiarimenti dell’ARAN sul mancato rinnovo

Chiarimenti dell’ARAN sulla ripartizione delle risorse 

Relativamente al triennio 2022-2024, l’ARAN ha previsto di provvedere alla ripartizione delle risorse destinate agli aumenti retributivi ed all’indennità di pronto soccorso.
Tale ripartizione sarà oggetto di discussione durante le trattative in corso.
Per quanto riguarda il meccanismo di ripartizione delle risorse sugli aumenti, è stato individuato un valore minimo incrementabile a livello aziendale demandando alla contrattazione regionale  e nazionale la modalità di incremento attraverso specifica tabella contenente percentuali di riparto fra regioni delle risorse definite a livello nazionale. 
Per quanto riguarda le risorse inerenti l’indennità di pronto soccorso, invece, sono  disciplinate dal contratto, in ordine al loro inserimento nel relativo fondo aziendale, che assicura la copertura economica dell’indennità erogata.

Attività spettacolistiche in realtà aumentata: chiarimenti sull’applicazione dell’aliquota IVA agevolata

Con la risposta n. 43/2025, l’Agenzia delle entrate si occupa di chiarire il trattamento fiscale, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10%, di cui al n. 123 della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, delle attività spettacolistiche in realtà aumentata.

Il caso riguarda la richiesta di chiarimenti da parte della Fondazione Istante riguardo alla disciplina fiscale applicabile alla vendita e prevendita dei biglietti per un evento innovativo che combina musica dal vivo e tecnologia di realtà aumentata. L’evento prevede l’esibizione virtuale di un compositore defunto, accompagnato da elementi di arte dimensionale dinamica, il tutto in un auditorium. La Fondazione chiede se tale evento possa essere considerato un “concerto strumentale” ai sensi della normativa vigente, in particolare del D.P.R. n. 633/1972, per poter applicare l’aliquota IVA ridotta del 10% prevista per i concerti vocali e strumentali.

 

L’Agenzia delle entrate, nel fornire il proprio parere, sottolinea la distinzione fondamentale tra “esecuzioni musicali” e “concerti vocali e strumentali”. Le prime sono soggette all’aliquota IVA ordinaria, mentre le seconde beneficiano dell’aliquota ridotta.

La Tabella C del D.P.R. n. 633/1972 definisce le attività spettacolistiche, includendo concerti vocali e strumentali, ma anche spettacoli teatrali e altre forme di intrattenimento.

È importante notare che il decreto legislativo n. 60/1999 ha introdotto una distinzione tra attività di intrattenimento e attività di spettacolo, con implicazioni fiscali diverse.

La circolare n. 165/E/2000 chiarisce ulteriormente che l’intrattenimento implica una partecipazione attiva, mentre lo spettacolo è caratterizzato da una partecipazione passiva. Pertanto, per qualificare un’esecuzione musicale come “spettacolo”, è necessario che l’esecuzione dal vivo sia prevalente.

In sostanza, il regime tributario applicabile alle ”esecuzioni musicali di qualsiasi genere” è il seguente:

  • quando l’esecuzione musicale è pari o superiore al 50% della durata complessiva delle esecuzioni musicali, l’attività è classificata come ”spettacolo” ed è assoggettata al solo regime ordinario IVA ai sensi dell’articolo 74quater del D.P.R. n. 633/1972, anche se effettuata in discoteche e sale da ballo;

  • quando l’esecuzione musicale è effettuata con l’utilizzazione di musica prevalentemente preregistrata, la stessa è assoggettata all’imposta sugli intrattenimenti nonché ad IVA secondo le disposizioni dell’articolo 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972.

In entrambi i casi l’aliquota applicabile ai fini IVA è quella ordinaria, in mancanza di un’espressa previsione che consenta l’applicazione di un’aliquota ridotta.

 

L’Agenzia, dunque, evidenza come i concerti vocali e strumentali, specificatamente indicati al n. 4 della tabella C allegata al D.P.R. n. 633/1972, insieme alle manifestazioni teatrali di qualsiasi tipo e ad altre manifestazioni spettacolistiche, siano esclusi dal regime tributario applicabile alla generalità delle esecuzioni musicali ed essendo inclusi nel n. 123) della tabella A, parte III, del D.P.R. n. 633/1972, siano assoggettati al regime ordinario IVA ai sensi dell’articolo 74quater del D.P.R. n. 633/1972 con l’applicazione dell’aliquota del 10%.

 

Nel caso specifico dell’evento proposto dalla Fondazione Istante, le Entrate concludono che non può essere considerato un “concerto strumentale” poiché manca l’elemento essenziale dell’esecuzione musicale dal vivo. Nonostante l’uso della tecnologia avanzata per assistere all’esibizione, l’assenza del musicista reale e l’utilizzo di basi musicali preregistrate impediscono di qualificare l’evento come tale. Di conseguenza, non si potrà applicare l’aliquota IVA ridotta del 10%, ma sarà necessaria l’applicazione dell’aliquota ordinaria.

CCNL Metalmeccanica Artigianato: sottoscritto verbale integrativo

Le Parti Sociali hanno apportato modifiche alla disciplina del preavviso di licenziamento e dimissioni

Il giorno 17 febbraio 2025 le Associazioni datoriali e Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil hanno sottoscritto un verbale integrativo dell’accordo di rinnovo del CCNL Area Meccanica del 19 novembre 2024. Le Parti Sociali hanno apportato modifiche e/o integrazioni alla disciplina del preavviso di licenziamento e dimissioni sia per l’Area Metalmeccanica e Installazione di impianti che per Orafi, Argentieri e Affini, con decorrenza 1° marzo 2025. 
Per la Sezione Metalmeccanica e Installazione di impianti la formulazione dell’art. 66 “Preavviso di licenziamento e dimissioni” sarà la seguente:
Il licenziamento del lavoratore non in prova e non ai sensi dell’art. 36 (Licenziamento per mancanze) e le dimissioni del lavoratore non in prova, potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:
5° e 6° livello con anzianità fino a 5 anni: 20 giorni di calendario
3° e 4° livello con anzianità fino a 5 anni: 25 giorni di calendario
5° e 6° livello con anzianità oltre 5 anni e fino a 10 anni: 25 giorni di calendario
3° e 4° livello con anzianità oltre 5 anni e fino a 10 anni: 30 giorni di calendario
5° e 6° livello con anzianità oltre i 10 anni: 30 giorni di calendario
3° e 4° livello con anzianità oltre i 10 anni: 35 giorni di calendario.
Per i lavoratori inquadrati nel livello 2 bis (seconda categoria bis) trovano applicazione i medesimi periodi di preavviso previsti per i lavoratori inquadrati nella terza e quarta categoria.
Al lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione, compatibilmente con le esigenze di lavoro. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza rispettare i predetti termini di preavviso, deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso“. 
Per la Sezione Orafi, Argentieri e Affini la formulazione dell’art. 88 “Preavviso di licenziamento e dimissioni” sarà la seguente:
Il licenziamento del lavoratore non in prova e non ai sensi dell’art. 36 (Licenziamento per mancanze) e le dimissioni del lavoratore non in prova, potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:
5° e 6° livello con anzianita fino a 5 anni: 20 giorni di calendario
3° e 4° livello con anzianità fino a 5 anni: 25 giorni di calendario
5° e 6° livello con anzianità oltre 5 anni e fino a 10 anni: 25 giorni di calendario
3° e 4° livello con anzianità oltre 5 anni e fino a 10 anni: 30 giorni di calendario
5° e 6° livello con anzianità oltre i 10 anni: 30 giorni di calendario
3° e 4° livello con anzianità oltre i 10 anni: 35 giorni di calendario.
Al lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione, compatibilmente con le esigenze di lavoro. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza rispettare i predetti termini di preavviso, deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso“. 
Al termine dell’incontro le Parti Sociali hanno inoltre condiviso un Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta della quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale.