Esonero contributivo per lavoratrici madri anche per le intermittenti

Il beneficio può essere riconosciuto anche alle occupate a tempo indeterminato con questa tipologia di contratto (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 5 febbraio 2025, n. 2).

Lo sgravio contributivo previsto dell’articolo 1, commi da 180 a 182, della Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) può essere esteso alle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato. Ad affermarlo è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella risposta all’interpello in commento avanzato dall’Associazione Nazionale per Industria e Terziario (ANPIT).

In sostanza, i commi 180 e 181 dell’articolo 1 della Legge n. 213/2023 prevedono per il triennio 2024-2026 una decontribuzione totale della quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri con 3 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. La medesima misura è prevista in via sperimentale per il 2024 anche per lavoratrici madri di 2 figli, sino al compimento del decimo anno di età del figlio minore.

Sul piano oggettivo, l’agevolazione riguarda esclusivamente la quota dei contributi a carico delle dipendenti, traducendosi in un incremento della busta paga utile a contrastare il preoccupante fenomeno dell’abbandono del mondo del lavoro da parte delle lavoratrici madri.

Sotto quest’ultimo profilo, la misura consiste in un intervento a sostegno delle lavoratrici madri che – a seguito dell’esenzione dall’aliquota contributiva INPS, normalmente trattenuta dallo stipendio – beneficiano di un incremento della retribuzione netta. Si tratta, dunque, di un intervento volto non a promuovere la stabilità dei rapporti di lavoro, quanto piuttosto ad incrementare i livelli retributivi riconosciuti alle lavoratrici madri e a sostenere il reddito delle famiglie con figli minori, senza determinare alcun vantaggio specifico per i datori di lavoro.

Da questo punto di vista, l’intervento sembra richiamare una misura affine, introdotta in via sperimentale dall’articolo 1, comma 137 della Legge di bilancio per il 2022 (Legge n. 234/2021) che ha previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali nella misura del 50% esclusivamente sulla quota a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato. Quest’ultima disposizione, analoga per ratio a quella in esame, è stata applicata a tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore privato, incluso il lavoro intermittente (INPS, circolare n. 102/2023). .

Pertanto, il Ministero non ravvisa elementi ostativi a utilizzare il medesimo criterio interpretativo anche con riferimento allo sgravio contributivo previsto dell’articolo 1, commi da 180 a 182 della Legge di bilancio 2024 la cui lettera, nell’individuare come ambito applicativo generale il “rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato”, si limita a escludere espressamente dal beneficio in esame il solo lavoro domestico.

Quindi, tenuto conto della mancata espressa esclusione del lavoro intermittente e della specifica finalità di sostenere il reddito delle lavoratrici madri – esigenza ancora più evidente rispetto a lavoratrici poste in una posizione di maggiore fragilità connessa allo svolgimento di un contratto flessibile – il Dicastero ritiene coerente con la ratio della previsione normativa aderire a un’interpretazione estensiva della richiamata disposizione. Conseguentemente, il beneficio contributivo in argomento può essere riconosciuto anche alle lavoratrici madri che siano occupate con un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato.

Credito d’imposta investimenti pubblicitari 2024: dichiarazione sostitutiva investimenti realizzati

Dal 9 gennaio al 10 febbraio 2025 i soggetti che hanno presentato la “Comunicazione per l’accesso” al bonus pubblicità per l’anno 2024, possono presentare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari effettuati” nel medesimo anno (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 8 gennaio 2025).

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri ricorda che il modello di dichiarazione sostitutiva telematica deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione “Servizi” dell’area riservata, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS),  Carta d’Identità Elettronica (CIE) oppure, nei casi previsti, mediante le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate.

 

La “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” va resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta“, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. n. 90/2018 e i requisiti di cui all’articolo 57-bis del D.L. n. 50/2017.

 

Per ogni anno per cui è richiesto il credito d’imposta va presentata una singola dichiarazione sostitutiva.

Se l’ammontare complessivo del credito d’imposta indicato nella dichiarazione sostitutiva è superiore a 150.000 euro, il soggetto beneficiario è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:
– di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa;

– di aver indicato nel riquadro “Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia” i codici fiscali e/o i dati di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia. 

 

Se il richiedente, per qualsiasi motivo, vuole annullare gli effetti di una dichiarazione sostitutiva già presentata, rinunciando totalmente al credito d’imposta indicato nella medesima, può presentare una rinuncia totale, utilizzando lo stesso modello nel quale deve essere barrata la casella relativa alla rinuncia.
La rinuncia totale al credito richiesto può essere presentata entro i termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Anche dopo la rinuncia, è comunque possibile inviare una nuova dichiarazione entro il termine di scadenza previsto.

CCNL Rai: predisposto il Calendario di Assemblee unitarie

A seguito dell’Ipotesi di Accordo firmata nei giorni scorsi, dal 24 febbraio 2025 si svolgeranno le Assemblee unitarie

In vista del Referendum di Approvazione dell’ipotesi di accordo siglata il 23 gennaio 2025 per il rinnovo del CCNL di settore per gli anni 2023-2026, le Segreterie Nazionali di Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl, Snater e Libersind-Confsal hanno predisposto un Calendario di Assemblee unitarie da tenere in presenza, in tutte le Unità produttive della Rai.
Tramite esse, verrà garantita la massima partecipazione delle Lavoratrici e dei Lavoratori, illustrando sia l’Ipotesi di rinnovo che l’Accordo sulla Conciliazione Vita/Lavoro, la cui applicazione è subordinata all’approvazione dell’ipotesi contrattuale. 
La prima Assemblea è prevista per la giornata del 24 febbraio 2025 e seguiranno altre in tutte le Sedi ed i Centri di Produzione. 
Il Referendum di Approvazione dell’ipotesi in oggetto avverrà il 13 ed il 14 marzo 2025, attraverso la modalità telematica.

CCNL Presidenza del Consiglio dei Ministri: aperta la trattativa per il rinnovo del contratto

Le OO.SS. sollecitano interventi su salario e orario di lavoro 

Si è aperta nei giorni scorsi la trattativa per il rinnovo del CCNL 2019-2021 del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. L’Aran ha aperto il tavolo chiedendo alle Organizzazioni sindacali di esprimere le proprie considerazioni e priorità rispetto ai contenuti del contratto, rimandando alle prossime riunioni la discussione nel merito della proposta dell’Amministrazione. 
Dal punto di vista economico, in attesa di conoscere la reale entità delle risorse disponibili, le OO.SS. hanno richiesto di destinare le risorse alla retribuzione tabellare, rispetto a quella accessoria. Hanno inoltre richiesto l’intervento sugli aspetti normativi, per adeguare alcuni istituti del CCNL vigente alle specificità presenti all’interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Il Dipartimento della Protezione Civile (DPC) chiede invece che le indennità, in particolare quelle relative a turni e reperibilità, siano definite in modo chiaro e rispondente alle esigenze specifiche. Al termine dell’incontro i sindacati hanno sollevato diverse questioni contrattuali ancora irrisolte, tra cui la necessità di reperire risorse per gli incrementi stipendiali legati al passaggio da 36 a 38 ore, e la stabilizzazione nei ruoli della Presidenza del personale in servizio con contratto a termine. 
L’Aran ha convocato un nuovo incontro per il 19 febbraio. Per discutere le questioni emerse e prepararsi al prossimo confronto, i sindacati hanno indetto un’assemblea online l’11 febbraio. Durante l’assemblea, sarà anche fornito un resoconto dell’incontro avuto con il Segretario Generale il 31 gennaio e delle mancate risposte dell’Amministrazione alle istanze presentate. 

Ebav Veneto: stabilito il contributo per il personale disabile

Il contributo di 300,00 euro viene riconosciuto ai lavoratori con disabilità al 79%

L’Ente bilaterale artigianato Veneto ha stabilito un contributo Una Tantum, pari a 300,00 euro, per una nuova assunzione del personale con disabilità superiore al 79%. Il contributo viene erogato dalla data di assunzione, fino ad un massimo di 24 mesi, erogabili semestralmente. Le assunzioni devono rientrare nel periodo 1° gennaio 2024-31 dicembre 2024. Gli interventi non sono cumulabili per il singolo lavoratore e il contributo può essere erogato Una Tantum per azienda.
Per accedere al contributo, alla data d’assunzione, l’azienda deve avere meno di 15 dipendenti e non aver ricevuto o presentato richiesta per altre agevolazioni contributive erogate da altri enti/istituti. Inoltre l’Ente si riserva la facoltà di ottenere la documentazione integrativa per verificare la validità dell’autocertificazione che il disabile abbia una percentuale di invalidità superiore al 79%. 
Viene precisato, inoltre, che il lavoratore assunto deve aver superato: il periodo di prova, al momento della presentazione della domanda; il pagamento del contributo deve avere trattenute Ebav almeno un mese per l’azienda già versante, da almeno 3 mesi per l’azienda ex-novo nel sistema Ebav e da almeno 6 mesi per lavoratore con contratto a chiamata.