Dipendenti RAI: Accordo del 30/6/2022 sull’evoluzione dei profili professionali

Firmato il 30/6/2022, a seguito dell’incontro tra Direzione Risorse Umane e le OO.SS.: SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, FNC UGL, SNATER e LIBERSIND-CONFSAL, l’accordo in merito all’evoluzione del profilo professionale dell’aiuto-regista-assistente alla regia, rispetto al nuovo profilo del programmista multimediale, come anticipato nel precedente verbale di accordo del 23/12/2021.

Premessa
Col verbale di accordo 23/12/2021, si è prevista a decorrere dall’1/1/2022, la confluenza, dei profili del programmista, assistente ai programmi e aiuto regista-assistente alla regia nel nuovo profilo del “programmista multimediale”, previa verifica da effettuarsi entro il 30/6/2021.
Le Parti non hanno potuto procedere alla predetta verifica entro il termine previsto e, conseguentemente, hanno valutato opportuno differire la confluenza dell’aiuto regista – assistente alla regia nel “programmista multimediale”.
Infatti, alla luce delle peculiarità del profilo di aiuto regista-assistente alla regia, delle relative mansioni e livelli di inquadramento, che richiedono un ulteriore approfondimento, si è convenuto, ferma restando la confluenza dell’assistente ai programmi e del programmista nel nuovo profilo, a decorrere dall’1/1/2022, il completamento dell’unificazione, con la confluenza dell’aiuto regista-assistente alla regia nel profilo unificato, di procedere alla verifica con decorrenza 1/7/2022.

Accordo 30/6/2022
Ciò posto, le Parti sulla base di tali premesse, nell’incontro del 30/6/2022, hanno concordato di sospendere l’attuazione della modifica contrattuale in esame, stabilendo che l’aiuto-regista-assistente alla regia manterrà per ora una sua identità autonoma, non confluendo nel nuovo profilo di programmista multimediale e conservando l’attuale percorso di carriera che si sviluppa dal livello di ingresso, livello 5, fino al livello apicale, che resta al momento confermato al 2.
Si è confermato inoltre che al profilo viene applicato l’iter del diplomato, con relativa progressione dal livello 5 al livello 3, e viene riconosciuta l’indennità maggiori prestazioni al momento del passaggio al livello 2 (di natura discrezionale).
In questa fase e fino alle eventuali modifiche che potranno essere introdotte dal prossimo rinnovo contrattuale, resta confermato che per l’aiuto regista di livello 2, l’ulteriore sviluppo di carriera previsto è verso il ruolo di regista – programmista multimediale (produzioni di media complessità), ovviamente laddove la risorsa svolga effettivamente tale mansione; trattandosi della naturale evoluzione del profilo, per tale sviluppo non è previsto l’accertamento di idoneità alla mansione.
Le Parti, infine, condividono l’obiettivo di procedere, con il prossimo accordo di rinnovo contrattuale, al completamento dell’impianto classificatorio, prevedendo il raggiungimento del livello 1 per tutti i profili professionali.

Aperte le candidature per le Borse di studio 2021/2022 dell’Ente bilaterale Unionmeccanica

Dal 1 luglio 2022 sono state aperte le candidature per l’assegnazione delle Borse di Studio 2021/2022 per i figli dei dipendenti delle aziende metalmeccaniche che applicano il CCNL Unionmeccanica iscritti all’Ente bilaterale Metalmeccanici

Dal 1° luglio 2022 i figli delle lavoratrici e dei lavoratori, dipendenti delle aziende metalmeccaniche che applicano il contratto CCNL Unionmeccanica Confapi PMI ed in regola con i versamenti ad E.B.M., nonché gli studenti lavoratori, potranno partecipare alla selezione Bando per l’assegnazione di 102 Borse di Studio, per la Frequenza ai Corsi di Laurea per l’anno 2021/2022, del valore di € 2.500 ciascuna.

Le domande potranno essere presentate dalle Lavoratrici e dai Lavoratori esclusivamente accedendo alla propria Area Riservata E.B.M. o, per conto delle Lavoratrici o dei Lavoratori, da parte dell’Azienda o del Consulente associato all’Azienda, tramite le specifica sezione Bandi Borse di Studio.

Il testo del Bando e la relativa Informativa Privacy sono presenti sul sito www.entebilateralemetalmeccanici.it nella sezione Bando Borse di Studio 2021/2022. Nella medesima sezione è anche disponibile un Vademecum di supporto per la presentazione delle domande.

Le domande potranno essere presentate sino al termine ultimo del 30 settembre 2022.

A settembre 2022 verrà pubblicato un ulteriore Bando per l’assegnazione di 400 Borse di studio per il conseguimento del Diploma di Licenza della Scuola Media Inferiore per l’Anno Scolastico 2021/2022, del valore di € 350 ciascuna.

 

Imposta sulle donazioni indirette: chiarimenti dal Fisco

L’imposta di donazione non si applica per le donazioni indirette collegate ad atti di trasferimento di diritti immobiliari o aziende se per essi è prevista l’imposta di registro o l’imposta sul valore aggiunto (Agenzia Entrate – risposta 06 luglio 2022, n. 366).

Ai sensi dell’art. 1, co. 1, del TUS, l’imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi.

Ai sensi del successivo comma 4- bis, ferma restando l’applicazione dell’imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l’imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto.

L’esenzione è quindi riconosciuta nel caso in cui la donazione o altra liberalità collegata sia una liberalità cosiddetta indiretta, ossia eseguita senza uno specifico atto registrato e consistente nella fornitura di una provvista economica finalizzata ad es. alla compravendita di un immobile o di un’azienda da parte di un terzo.

Diversamente, ove la liberalità sia realizzata attraverso un atto soggetto all’obbligo di registrazione, il trasferimento effettuato sconta l’imposta di donazione.

Alle liberalità ” indirette”, l’operazione di donazione non ha i requisiti formali prescritti dal codice civile per la donazione, vale a dire la forma dell’atto pubblico di cui all’art. 782 c.c..

Lo scopo donativo, consistente nell’arricchimento del donatario per spirito di liberalità e conseguente depauperamento del donante, può risultare infatti anche da un negozio diverso dalla donazione tipica.

Come stabilito dall’art. 1, co. 4- bis del TUS citato, anche le donazioni ” indirette”, risultanti da atti soggetti a registrazione diversi dal contratto di donazione, sono soggette all’imposta di donazione.

Tuttavia, il richiamato comma 4- bis, prevede un’eccezione alla citata norma, stabilendo che l’imposta di donazione non si applica nei casi di ” donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento di diritti immobiliari o aziende se per essi sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto.”

Dunque, in tali ipotesi la donazione “indiretta” collegata all’atto di trasferimento non è soggetta ad imposta di donazione, in quanto si applica la sola tassazione prevista, ai fini dell’imposta di registro (in misura proporzionale) o dell’IVA, per l’atto di trasferimento collegato dal quale essa risulta.

Tassazione redditi di pensionati residenti in Francia

Forniti chiarimenti sulla tassazione da parte del sostituto d’imposta in relazione ai redditi di pensione erogati a soggetti residenti in Francia (Agenzia delle entrate – Principio di diritto 06 luglio 2022).

Ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir, costituiscono redditi di lavoro dipendente e sono, quindi, imponibili ai fini Irpef, le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate.
Ai fini dell’applicazione dell’Irpef nei confronti dei soggetti non residenti, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera a), del Tuir, le pensioni e gli assegni ad esse assimilabili si considerano prodotti nel territorio dello Stato se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti.
Pertanto, le pensioni sono attratte a tassazione in Italia per il solo fatto di essere erogate dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti.
La normativa interna deve, tuttavia, essere coordinata con le disposizioni internazionali contenute nei Trattati.
In particolare, nel caso di pensionati residenti in Francia, occorre fare riferimento all’articolo 18, della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l’Italia e la Francia, firmata a Venezia il 5 ottobre 1989 e ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20, secondo cui le pensioni pagate in relazione ad un impiego privato sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del percettore, fatta eccezione per le pensioni e le altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, le quali sono imponibili in detto Stato.
Con riferimento all’applicazione della normativa convenzionale in questione, con l’Accordo Amichevole tra le Amministrazioni finanziarie italiana e francese, intervenuto al termine della Procedura prevista dall’articolo 26 della Convenzione e formalizzato con uno scambio di lettere tra Francia e Italia nel dicembre 2000, è stata definita l’interpretazione da dare all’espressione «sicurezza sociale», di cui al paragrafo 2 dell’articolo 18 ed è stato concordato, sulla base di una ricognizione effettuata, sia da parte italiana che da parte francese, un elenco di prestazioni pensionistiche da considerarsi ricomprese nei regimi di sicurezza sociale previsti dalle rispettive legislazioni nazionali.
Pertanto, qualora le pensioni erogate rientrino nella suddetta elencazione, le stesse saranno imponibili in Italia ai fini Irpef ai sensi del combinato disposto degli articoli 23, comma 2, lettera a), e 49, comma 2, lettera a), del Tuir.

Trasferimento ex legge 104: il diniego della PA è legittimo

Trasferimento ex legge 104: il diniego della PA è legittimo

7 lug 2022 Il diritto di scelta del lavoratore della sede più vicina al domicilio della persona invalida da assistere non è un diritto soggettivo assoluto e illimitato ma è assoggettato al potere organizzativo dell’Amministrazione che, in base alle proprie esigenze organizzative, potrà rendere il posto disponibile tramite un provvedimento di copertura del posto vacante, alla luce del necessario bilanciamento degli interessi in conflitto (Corte di Cassazione, Ordinanza 27 giugno 2022 – n. 20523).

Il principio è stato sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza di rigetto del ricorso proposto da un ispettore tecnico, dipendente del Ministero del Lavoro, avverso la sentenza d’appello che aveva respinto la domanda dello stesso volta a fare accertare il diritto a ottenere, ai sensi dell’art. 33, co. 5, legge n. 104/1992, il trasferimento presso la Direzione provinciale del lavoro di Foggia, per poter assistere la madre portatrice di handicap grave.

La Suprema Corte ha fatto propria l’interpretazione dell’art. 33, co. 5, L. n. 104/1992 operata dalla Corte distrettuale, ribadendo l’orientamento in base al quale il diritto di scelta della sede più vicina al domicilio della persona invalida da assistere non è un diritto assoluto e illimitato ma è assoggettato al potere organizzativo dell’Amministrazione che, in base alle proprie esigenze organizzative, potrà rendere il posto disponibile tramite un provvedimento di copertura del posto vacante, alla luce del necessario bilanciamento degli interessi in conflitto, ossia l’interesse al trasferimento del dipendente e l’interesse economicoorganizzativo del datore di lavoro.

I Giudici di legittimità, inoltre, hanno precisato che il diritto di scelta non può ledere le esigenze economiche, produttive od organizzative del datore di lavoro e, soprattutto nei casi di rapporto di lavoro pubblico, non può tradursi in un danno per l’interesse della collettività.
Dunque, in caso di trasferimento a domanda, l’esigenza familiare è di regola recessiva rispetto a quella di servizio, essendo necessario, per scongiurare un danno alla collettività, garantire la copertura e la continuità del servizio stesso, oltre che la stessa funzionalità della sede di origine, piuttosto che valutare l’impatto sulla sede rispetto alla quale è fatta richiesta.

In conclusione, la vacanza del posto è condizione necessaria ma non sufficiente, in quanto l’Amministrazione resta libera di decidere se coprire una data vacanza oppure privilegiare altre soluzioni e le sue decisioni devono sempre rispettare i principi costituzionali d’imparzialità e di buon andamento, dovendo rispondere a finalità ed esigenze che prescindono dall’interesse del lavoratore e che, invece, vanno contemperate anche con l’interesse alla corretta gestione della finanza pubblica.
Ebbene, nel caso in argomento, come accertato dai giudici di merito, in primo luogo, presso gli uffici giudiziari richiesti dal lavoratore non vi erano posti disponibili, in secondo luogo, l’interesse dell’Amministrazione a non depotenziare la sede di Roma, dove lo stesso prestava all’epoca servizio, doveva ritenersi prevalente.