CCNL Rai: siglato l’accordo sul lavoro agile

Per la conciliazione vita/lavoro, avviate le procedure per la sperimentazione del lavoro agile dal 1° maggio 2025

Le OO.SS. Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl Comunicazioni, Snater, Confsal-Libersind insieme alla Rai, assistita da Unindustria, hanno sottoscritto, in data 23 gennaio 2025 un verbale di accordo sul lavoro agile, al fine di favorire la conciliazione vita/lavoro per i profili professionali dell’area produttiva. La fase sperimentale, della durata di un anno, partirà dal 1° maggio 2025. L’adesione è volontaria e avverrà tramite la sottoscrizione di un accordo individuale che contiene e recepisce integralmente le disposizioni dell’accordo, in linea con quanto indicato dall’art. 19, L. 81 del 22 maggio 2017. Tra le altre cose, viene precisato che per le giornate di lavoro da remoto, l’azienda continuerà a corrispondere alle lavoratrici ed ai lavoratori il contributo mensa. Per i profili esclusi dal lavoro agile, vengono avviate procedure di flessibilità oraria, della durata di 12 mesi, a partire dal 1° maggio 2025. Avendo già sperimentato il lavoro agile, per le aree amministrativa ed editoriale, dal 1° marzo 2025, viene prolungato. 

CCNL Funzioni Centrali: firmato il rinnovo del contratto

Le sigle sindacali Fp-Cgil, Uil Pa e Usb Pi confermano il giudizio negativo e non firmano il contratto 

Nei giorni scorsi le Parti sociali hanno apposto la firma definitiva al contratto del comparto Funzioni Centrali 2022-2024 che interessa circa 195 mila dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici.
Tra le novità, è previsto un incremento salariale di 165,00 euro medi mensili per 13 mensilità, corrispondente al 6% dello stipendio. Tale aumento, consentirà il riconoscimento di circa mille euro di arretrati medi fino a dicembre 2024. 
Inoltre, tale accordo prevede:
– l’istituzione in via sperimentale della settimana corta, offrendo la possibilità di concentrate le 36 ore settimanali in 4 giorni;
– potenziamento del lavoro agile attraverso una regolamentazione uniforme per buoni pasto e maggiore flessibilità nella scelta delle giornate da svolgere in questa modalità;
– modifiche alle posizioni organizzative con l’introduzione del diritto all’incarico per i funzionari con più di 8 anni di servizio, e norme specifiche sull’age management al fine di valorizzare l’esperienza dei senior mediante il mentoring verso i più giovani e attivare il reverse mentoring dei giovani verso i senior;
introduzione di 2 ore aggiuntive di permesso ai dipendenti over 60 per visite, terapie ed esami diagnostici. 
A fronte di queste novità, le OO.SS. Fp-Cgil, Uil Pa e Usb Pi hanno deciso di non procedere alla firma ritenendo che il contratto non vada a recuperare con gli aumenti stipendiali il maggiore peso dell’inflazione registrato nel triennio di rifermento.
Difatti, a parere delle stesse, l’inflazione complessiva registrata per gli anni 2022, 2023 e 2024, è pari al 15,4% e le risorse del contratto sono il 5,78%. Pertanto, nonostante producano adeguamenti sul tabellare di poco più alti, non recuperano neanche l’inflazione.
Inoltre, sottolineano anche che i dipendenti, con l’entrata in vigore del nuovo contratto, avranno una perdita definitiva del valore del proprio stipendio dal 2021 (anno di scadenza del contratto precedente) ad oggi pari a 146,51 euro al mese per un funzionario, 120,65 euro al mese per un assistente e 114,62 euro al mese per un operatore.
In più, gli aumenti dichiarati nel contratto, per effetto dell’indennità di vacanza contrattuale e degli anticipi già pagati dal governo, nei prossimi cedolini si tradurranno in aumenti mensili reali da un minimo di 47,22 euro per un funzionario ex Area III F7 ad un massimo di 80,33 euro di un funzionario ex Area III F1. 
Sul versante normativo, le sigle uscenti ritengono che la previsione della settimana corta non sia a vantaggio dei lavoratori e delle lavoratrici, in quanto questi non godranno di una riduzione dell’orario di lavoro settimanale ma bensì una compressione dello stesso in 9 ore al giorno, divenendo una settimana alquanto densa a discapito del lavoro di cura. 

CIPL Edilizia Perugia e Terni: stabilita l’erogazione dell’EVR 2025

Stabilita l’erogazione dell’elemento variabile della retribuzione fino ad un massimo di 75,00 euro

La Fillea-Cgil Umbria ha reso noto, mediante nota stampa, la sottoscrizione dell’accordo, siglato in data 15 gennaio 2025, per l’erogazione dell’Elemento variabile della retribuzione per il 2025 per i dipendenti del settore edile, artigianato, piccola e media industria e cooperative, delle province di Perugia e Terni.
Tra gli indicatori considerati vi sono la crescita della produttività, il rispetto degli obiettivi contrattuali e le performance aziendali aggregate. Come riportano le Sigle, l’importo dell’emolumento mensile oscilla da un minimo di 37,00 euro per il 1° livello fino a 75,00 euro, sulla base dei livelli di inquadramento. 

Credito d’imposta Zes Unica settore agricolo, forestale, pesca e acquacoltura

Determinata la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile, di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (Agenzia delle entrate, provvedimento 27 gennaio 2025, n. 20152).

L’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, ha riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e per le microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, che effettuano investimenti dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024 relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica.

 

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 novembre 2024 ha definisce le modalità di trasmissione della comunicazione necessaria per accedere al credito d’imposta.

 

Il comma 4 dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, del 18 settembre 2024 ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile sia pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dall’Agenzia. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate.

 

L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025, è risultato pari a 58.076.860 euro, a fronte di 40 milioni di euro di risorse disponibili a cui vanno sommate le risorse aggiuntive previste dall’articolo 1, comma 8, terzo periodo, del decreto-legge n. 63/2024, che costituiscono il limite di spesa.

 

Di conseguenza, la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell’importo del credito richiesto.

 

Collegato Lavoro: le modifiche all’obbligo dei tesserini di riconoscimento nei cantieri

La Legge n. 203/2024 ha modificato l’articolo 304, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008, prevedendo l’abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell’articolo 36-bis del D.L. 223/2006 (INL, nota 23 gennaio 2025, n. 656).

Con la nota in commento, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha illustrato le modifiche introdotte dal recente Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024) alla disciplina relativa all’obbligo di esposizione dei tesserini di riconoscimento nei cantieri edili. Si tratta della modifica dell’articolo 304, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 che ha previsto l’abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell’articolo 36-bis del D.L. 223/2006.

In particolare, le disposizioni di legge abrogate introducevano, nell’ambito dei cantieri edili, l’obbligo in capo ai datori di lavoro di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento e l’obbligo da parte dei lavoratori di esporla; l’abrogazione deriva dal fatto che i suddetti obblighi sono già previsti dalle seguenti disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008: articolo 26, comma 8; articolo 20, comma 3 e articolo 21, comma 1, lett. c.

Il regime sanzionatorio

Pertanto, a seguito dell’abrogazione dell’articolo 36-bis del D.L. 223/2006, in caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, anche nei cantieri temporanei e mobili si applicano ora le seguenti disposizioni:
– il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non fornisce ai propri lavoratori un’apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell’articolo 26, comma 8, è sanzionato dall’articolo 55, comma 5, lettera i) del D.Lgs. n. 81/2008;
– il lavoratore dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non espone la medesima tessera ai sensi dell’articolo 20, comma 3, è sanzionato dall’art. 59, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008.

Nel caso effettui la propria prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, i medesimi obblighi gravano in capo al lavoratore autonomo, al quale si applicano le seguenti disposizioni:
– il lavoratore autonomo che non si munisce di un’apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera c, è sanzionato dall’articolo 60, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008;
– il lavoratore autonomo che non espone la medesima tessera ai sensi dell’articolo 20, comma 3, è sanzionato dall’articolo 60, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.