Tasso di disparità di genere: pubblicato il decreto interministeriale

I settori e le professioni individuati sono elencati rispettivamente negli Allegati 1 (tabella A) e 2 (tabella B) del provvedimento (D.M. 30 dicembre 2024, n. 3217).

Il D.M. n. 3217/2024 che individua, per l’anno 2025, sulla base dei dati ISTAT relativi alla media annua dell’anno più recente disponibile, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, per l’applicazione degli incentivi all’assunzione di cui all’articolo 4, commi 8-11 della Legge 92/2012, è stato pubblicato nella sezione “Normativa” del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il provvedimento, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, elenca rispettivamente negli Allegati 1 (tabella A) e 2 (tabella B) del decreto i settori e le professioni in oggetto.

In particolare, dalla tabella A, si rileva, fra gli altri dati, nel settore dell’agricoltura un tasso di disparità uomo-donna pari al 47,9%, nel settore industria estrattiva pari al 82,2% e in quello dei servizi di trasporto e magazzinaggio al 56,4%. La tabella B riporta, fra le professioni individuate, un tasso di disparità, ad esempio, del 95,9% per gli artigiani e operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche, del 65,1% per gli agricoltori e operai specializzati dell’agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia, del 34,4% per gli imprenditori e responsabili di piccole aziende e del 17,1% per le professioni non qualificate nel commercio e nei servizi.

Concordato preventivo biennale: modello F24 per regime di ravvedimento per società o associazioni

Con una nuova risoluzione l’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni sulle modalità di compilazione del modello F24 nel caso in cui il ravvedimento si riferisca a società o associazioni di cui all’articolo 5 e agli articoli 115 e 116 del TUIR (Agenzia delle entrate, risoluzione 9 gennaio 2025, n. 1/E).

Con la risoluzione n. 50/E/2024 erano già stati istituiti dall’Agenzia delle entrate i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti che aderiscono al regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113. Pertanto, con la nuova risoluzione in commento, l’Agenzia illustra le modalità di compilazione del modello F24 nel caso in cui il ravvedimento si riferisca a società o associazioni.

 

Con il provvedimento n. 403886/2024 sono state stabilite le modalità e i termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione della suddetta imposta sostitutiva. In particolare, è stato previsto che per le società e le associazioni ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR , l’opzione è esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24 di versamento, relativi alla prima o unica rata:

  • dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte della società o associazione;

  • delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati.

L’Agenzia, dunque, chiarisce che in relazione al versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati, per la quota di rispettiva competenza, in sede di compilazione del modello F24, nella sezione “Contribuente” devono essere riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” deve essere valorizzato con il codice fiscale della società o associazione unitamente al codice “73” da riportare nel campo “codice identificativo”, come di seguito ridenominato:

 

“73” – “Contribuente – Società”.

 

Restano, comunque, validi i versamenti effettuati senza l’indicazione del codice fiscale della società o associazione nel predetto campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” e del codice identificativo “73”.

 

L’articolo 7, comma 1, lett. a-bis), del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, ha previsto che con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del suddetto testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.

In proposito, per il versamento eseguito dalla società o associazione, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo “4075”, indipendentemente dalla compagine sociale.

Il versamento dovrà riferirsi all’intero ammontare dell’imposta dovuta relativo alla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale.

Il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRAP deve essere eseguito dalla società o associazione con il codice tributo “4076”.

Fondo Fasdac: supporto alle famiglie con il Progetto Genitorialità

A partire da gennaio 2025, previste novità per le famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 3 anni

Il Fondo Fasdac comunica che, dal 7 gennaio 2025, è previsto un rimborso al 100% senza franchigia delle prestazioni sanitarie in convenzione diretta per le famiglie che hanno figli di età compresa tra 0 e 3 anni. 
Potranno usufruire di tale beneficio, con accesso automatico, i dirigenti titolari di iscrizione al Fasdac e i figli 0-3 anni regolarmente assistiti.
Per i coniugi ed i conviventi, è necessaria una semplice autodichiarazione di genitorialità.
Per quest’ultimi, qualora fossero iscritti a Manageritalia, basterà accedere, dal 7 gennaio, a MyManageritalia e selezionare l’opzione genitorialità nella sezione dedicata. Viene messa a disposizione sulla pagina del Fondo, una mini-guida che accompagnerà la procedura passo passo. 
Invece, per coloro che non sono iscritti a Manageritalia, sarà necessario compilare il modulo online presente sulla pagina dedicata ed inviarlo via email all’indirizzo preposto. 
Si ricorda che con il Progetto Genitorialità, sono inclusi: ricoveri, diagnostica, odontoiatria, fisioterapia e tutte le prestazioni sanitarie solitamente soggette a compartecipazione.

Indennità una tantum 2022, concluse le verifiche

A dicembre 2024 sono state completate le azioni relative agli emolumenti percepiti dai titolari di prestazioni pensionistiche e assistenziali, sulla base delle dichiarazioni dei redditi del 2021 fornite dall’Agenzia delle Entrate (INPS, comunicato 7 gennaio 2025).

L’INPS ha comunicato di aver concluso a dicembre 2024 le attività di verifica relative alle indennità una tantum erogate, in via provvisoria, nel 2022, per i titolari di prestazioni pensionistiche e assistenziali, sulla base delle dichiarazioni dei redditi del 2021 fornite dall’Agenzia delle entrate.

L’azione di verifica – condotta ai sensi dei decreti legislativi n. 50/2022 e n. 144/2022 – ha riguardato le indennità di 200 euro e 150 euro che erano state erogate provvisoriamente a coloro i cui redditi personali imponibili IRPEF 2021, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superassero rispettivamente i limiti di 35.000 e 20.000 euro.  

Per le situazioni, invece, in cui i redditi rilevanti a consuntivo sono risultati superiori ai limiti previsti, l’INPS ha già provveduto a inviare una comunicazione di indebito attraverso la Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione SEND Servizio Notifiche Digitali.

L’Istituto precisa, inoltre, che in linea generale, e come comunicato ai soggetti interessati nella notifica di indebito, il recupero verrà effettuato con trattenuta su pensione e rate mensili di 50 euro a partire dalla mensilità di giugno 2025. Laddove non sia possibile procedere al recupero con trattenuta su pensione, si procederà alla spedizione dell’Avviso di pagamento PagoPA.

CCNL Fotolaboratori: con gennaio in arrivo nuovi minimi retributivi in busta paga

Con la retribuzione di gennaio sono previsti nuovi importi per i dipendenti del settore

Con la busta paga di gennaio sono in arrivo nuovi minimi retributivi per il personale che lavora nel settore fotografico esercenti l’attività di sviluppo e stampa di materiale fotografico e cinematografico a passo ridotto, in colore e in bianco e nero per conto terzi; oltre a tutte le attività organizzate che adottano qualsiasi processo tecnico-tecnologico (in automatico e non) che comporta l’uso di carta in bobina. Nella tabella di seguito sono riportati i nuovi minimi, secondo le disposizioni presenti nel CCNL 31 maggio 2023.

Livello Minimo Contingenza Edr Totale
1 1.454,91 534,17 10,33 1.999,41
2 1.312,84 530,41 10,33 1.853,58
3 1.160,67 526,56 10,33 1.697,56
4 1.033,84 523,05 10,33 1.567,22
5 914,22 520,52 10,33 1.445,07
6 786,03 516,40 10,33 1.312,76
7 661,08 512,54 10,33 1.183,95